Sentenza 19/1989 (ECLI:IT:COST:1989:19)
Massima numero 13358
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
11/01/1989; Decisione del
11/01/1989
Deposito del 24/01/1989; Pubblicazione in G. U. 01/02/1989
Titolo
SENT. 19/89 G. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIA - PERSONALE REGIONALE - LEGGE REG. 15 GIUGNO 1988 N. 11, ART. 4 - PASSAGGIO ALLA FASCIA RETRIBUTIVA SUPERIORE - CRITERIO DELL'ANZIANITA' NELLA QUALIFICA - ESCLUSIVITA' - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LEGGE REG. SICILIA 15 GIUGNO 1988 N. 11, ART. 4. - COST., ART. 97.
SENT. 19/89 G. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIA - PERSONALE REGIONALE - LEGGE REG. 15 GIUGNO 1988 N. 11, ART. 4 - PASSAGGIO ALLA FASCIA RETRIBUTIVA SUPERIORE - CRITERIO DELL'ANZIANITA' NELLA QUALIFICA - ESCLUSIVITA' - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LEGGE REG. SICILIA 15 GIUGNO 1988 N. 11, ART. 4. - COST., ART. 97.
Testo
L'art. 4 della legge della Regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, il quale prevede, per tutto il personale regionale, la possibilita' del passaggio alla fascia retributiva superiore, pertinente a qualifiche diverse, in base al solo requisito dell'anzianita' nella qualifica, urta contro il princi'pio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost., in quanto nel pubblico impiego vi e' un naturale rapporto di corrispettivita' tra livello retributivo e qualifica, mentre la previsione di uno scorrimento illimitato tra le varie fasce funzionali in base alla mera anzianita' finisce per togliere valore all'ordine delle qualifiche ed ai diversi requisiti di preparazione, competenza e professionalita' richiesti per ciascuna di esse. E' pertanto incostituzionale l'art. 4 della legge della Regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11.
L'art. 4 della legge della Regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, il quale prevede, per tutto il personale regionale, la possibilita' del passaggio alla fascia retributiva superiore, pertinente a qualifiche diverse, in base al solo requisito dell'anzianita' nella qualifica, urta contro il princi'pio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost., in quanto nel pubblico impiego vi e' un naturale rapporto di corrispettivita' tra livello retributivo e qualifica, mentre la previsione di uno scorrimento illimitato tra le varie fasce funzionali in base alla mera anzianita' finisce per togliere valore all'ordine delle qualifiche ed ai diversi requisiti di preparazione, competenza e professionalita' richiesti per ciascuna di esse. E' pertanto incostituzionale l'art. 4 della legge della Regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte