Sentenza 19/1989 (ECLI:IT:COST:1989:19)
Massima numero 13359
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
11/01/1989; Decisione del
11/01/1989
Deposito del 24/01/1989; Pubblicazione in G. U. 01/02/1989
Titolo
SENT. 19/89 H. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - LEGGE REGIONALE 15 GIUGNO 1988, N. 11, ART. 26- OMESSA INDICAZIONE DI MOTIVI DI IMPUGNATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. SICILIA 15 GIUGNO 1988 N. 11, ART. 26.
SENT. 19/89 H. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - LEGGE REGIONALE 15 GIUGNO 1988, N. 11, ART. 26- OMESSA INDICAZIONE DI MOTIVI DI IMPUGNATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. SICILIA 15 GIUGNO 1988 N. 11, ART. 26.
Testo
L'omessa indicazione di profili di impugnativa riferiti alla norma denunciata con il ricorso rende inammissibile la domanda (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 della legge della Regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11).
L'omessa indicazione di profili di impugnativa riferiti alla norma denunciata con il ricorso rende inammissibile la domanda (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 della legge della Regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte