Sentenza 20/1989 (ECLI:IT:COST:1989:20)
Massima numero 12201
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  11/01/1989;  Decisione del  11/01/1989
Deposito del 24/01/1989; Pubblicazione in G. U. 01/02/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 20/89 REGIONE ABRUZZO - DIPENDENTI REGIONALI - INQUADRAMENTO - GIOVANI IMMESSI IN RUOLO AI SENSI DELLA LEGGE N. 138 DEL 1984 - SOPRANNUMERARI LAUREATI - PREVISIONE DI INQUDRAMENTO IN SOPRANNUMERO NELL'OTTAVA QUALIFICA FUNZIONALE SENZA PREVIO RIASSORBIMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - L. REGIONE ABRUZZO RIAPPROVATA IL 28 LUGLIO 1988; - COST., ART. 117; L. 16 MAGGIO 1984, N. 138, ART. 5, COMMA 5.

Testo
IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI REGIONALI - INQUADRAMENTO - La disciplina dell'occupazione giovanile rientra nella competenza statale e le norme che la prevedono sono vincolanti per la regione; pertanto la legge della Regione Abruzzo, riapprovata il 28 luglio 1988, la quale stabilisce che il personale soprannumerario laureato, immesso in ruolo e collocato nella settima qualifica funzionale ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge 16 maggio 1984, n. 138, possa essere inquadrato in soprannumero all'ottava qualifica funzionale, cosi' determinando un surrettizio aumento della dotazione organica, e' in contrasto con la citata legge n. 138 che invece subordina la progressione in carriera del personale suddetto al previo riassorbimento nella precedente qualifica. E' pertanto costituzionalmente illegittima la citata legge regionale per violazione dei principi stabiliti dalla legge statale e, di conseguenza, dell'art. 117 Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge  16/05/1984  n. 138  art. 5    co. 5