Enti locali - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Istituzione dell'albo dei segretari comunali nella Provincia autonoma di Trento - Disciplina del reclutamento, della revoca, della durata e dello status giuridico ed economico - Articolazione dell'albo in due sezioni, la prima riservata ai soggetti in possesso della laurea e del certificato di abilitazione all'esercizio delle funzioni indicate rilasciato dai competenti organi statali o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, con iscrizione su richiesta con durata quinquennale, rinnovabile, la seconda riservata di diritto ai segretari comunali degli enti locali della Provincia autonoma di Trento in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della novella legislativa - Irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nonché dell'accesso mediante pubblico concorso nella pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 51, primo comma, e 97 Cost. nonché dell'art. 4 statuto reg. Trentino-Alto Adige, l'art. 3, comma 1, lett. g), della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2019, nella parte in cui introduce l'art. 148-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, nella legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 2018, modificando il meccanismo di reclutamento e incidendo su alcuni profili essenziali dello status dei segretari comunali, solo per gli enti locali della Provincia autonoma di Trento. La norma impugnata dal Governo prevede l'istituzione di un albo dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di segretario comunale, articolato in due sezioni, la prima per l'iscrizione, a richiesta, per una durata di cinque anni rinnovabile, dei laureati in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle Provincie di Trento e di Bolzano; e la seconda per l'iscrizione, di diritto, dei segretari degli enti locali della Provincia autonoma di Trento già in servizio a tempo indeterminato al momento dell'entrata in vigore della disposizione impugnata. L'analisi complessiva della disciplina censurata restituisce una figura di segretario comunale (o di altro ente locale) che, per la sola Provincia autonoma di Trento, non si conforma ai principi contenuti nei parametri evocati, sin dal momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, perché consente l'accesso alle funzioni di segretario comunale senza alcuna forma di effettiva selezione concorsuale, aperta e di natura comparativa. Altresì irragionevole è la sottoposizione alla medesima disciplina di possessori di titoli abilitativi di valenza oggettivamente diversa, né l'eventuale temporaneità dell'equiparazione può restituire razionalità al meccanismo di reclutamento così congegnato. (Precedenti citati: sentenze n. 23 del 2019, n. 299 del 2011, n. 225 del 2010, n. 132 del 2006 e n. 52 del 1969).
Il requisito, ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro pubblico, del previo superamento di una qualsiasi selezione, ancorché pubblica, è eccessivamente generico quando non garantisce che la scelta abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che si è chiamati a svolgere. (Precedenti citati: sentenze n. 277 del 2013, n. 127 del 2011 e n. 225 del 2010).
Lo svolgimento di un corso-concorso, in assenza di una preliminare prova pubblica di selezione degli aspiranti, non è equiparabile ad un concorso pubblico. (Precedente citato: sentenza n. 30 del 2012).