Confisca - In genere - Illegittimità costituzionale della confisca obbligatoria per equivalente dei beni utilizzati per commettere il reato - Necessaria estensione alla confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato - Illegittimità costituzionale consequenziale parziale. (Classif. 265001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 2641, primo comma, cod. civ., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo» dal momento che il vulnus riscontrato nel secondo comma investe allo stesso modo, ed esattamente per le medesime ragioni, la previsione della confisca diretta dei beni utilizzati per commettere il reato, disciplinata dal primo comma della medesima disposizione. Resta inalterata invece la facoltà del giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità, di disporre la confisca diretta delle «cose che servirono a commettere il reato» ai sensi della disposizione generale di cui all’art. 240 cod. pen., richiamata dal terzo comma dell’art. 2641 cod. civ.: e dunque anche delle somme di denaro utilizzate per commettere il reato, a carico di chi risulti in concreto averne la disponibilità.