Sentenza 21/1989 (ECLI:IT:COST:1989:21)
Massima numero 13946
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  11/01/1989;  Decisione del  11/01/1989
Deposito del 24/01/1989; Pubblicazione in G. U. 01/02/1989
Massime associate alla pronuncia:  13947  13948


Titolo
SENT. 21/89 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO STATALE - MOTIVI - CORRISPONDENZA CON I MOTIVI DELL'ATTO DI RINVIO.

Testo
Affinche' sia salvo il principio della corrispondenza sostanziale tra motivi del rinvio e motivi del ricorso e' sufficiente che i primi siano stati formulati in modo tale da consentire alla regione di individuare l'essenza delle censure prospettate dal Governo, poi trattate piu' specificamente nel ricorso. - cfr. sentt. nn. 525/87 e 726/88.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte