Sentenza 21/1989 (ECLI:IT:COST:1989:21)
Massima numero 13947
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  11/01/1989;  Decisione del  11/01/1989
Deposito del 24/01/1989; Pubblicazione in G. U. 01/02/1989
Massime associate alla pronuncia:  13946  13948


Titolo
SENT. 21/89 B. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - BUON ANDAMENTO (PRINCIPIO DI) - CONTENUTO.

Testo
La violazione del principio del buon andamento dell'Amministrazione non puo' essere invocata se non quando si assuma l'arbitrarieta' o la manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata: il richiamo all'art. 97 Cost. implica, quindi, lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza della legge censurata. - cfr. sentt. nn. 10/80, 277/83, 217/87, 331 e 1130/88.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte