Sentenza 21/1989 (ECLI:IT:COST:1989:21)
Massima numero 13948
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  11/01/1989;  Decisione del  11/01/1989
Deposito del 24/01/1989; Pubblicazione in G. U. 01/02/1989
Massime associate alla pronuncia:  13946  13947


Titolo
SENT. 21/89 C. REGIONE LAZIO - IMPIEGO REGIONALE - REINQUADRAMENTO DI PERSONALE A LIVELLI SUPERIORI - VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' PREGRESSA - MANCANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LEGGE REGIONE LAZIO RIAPPROVATA IL 27 LUGLIO 1988. - COST., ART. 97.

Testo
Il reinquadramento, o il passaggio, di personale a livelli superiori esige una valutazione congrua e razionale dell'attivita' pregressa del dipendente, diretta a far ragionevolmente ritenere che egli sia in possesso dei requisiti necessari per il detto reinquadramento: potrebbe, cioe', essere considerato frutto di una scelta arbitraria e irragionevole un passaggio generalizzato e meramente automatico ad una carriera superiore, non subordinato ad alcun esame delle mansioni concretamente svolte in precedenza dal dipendente. Pertanto, e' costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 97 Cost., in quanto prescinde totalmente da valutazioni di tal genere, la legge della Regione Lazio riapprovata dal Consiglio regionale il 27 luglio 1988, intitolata "Modifica ed integrazione alla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, concernente: ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Lazio".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte