Sentenza 22/1989 (ECLI:IT:COST:1989:22)
Massima numero 12048
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
11/01/1989; Decisione del
11/01/1989
Deposito del 24/01/1989; Pubblicazione in G. U. 01/02/1989
Titolo
SENT. 22/89 A. - LOCAZIONE - CONTRATTI SOGGETTI A REGIME TRANSITORIO - EFFETTI DELLA SENTENZA COST. N. 108/1986 - PERIODO COMPRESO TRA LA SCADENZA DEL REGIMKE TRANSITORIO E LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - CONTRATTO DI FATTO - MORA DEL CONDUTTORE - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.L. 25.9.87 N. 393 CONV. IN L. 25.11.87 N. 478, ART. 2. C.C. ART. 1591. - COST. ART. 42.
SENT. 22/89 A. - LOCAZIONE - CONTRATTI SOGGETTI A REGIME TRANSITORIO - EFFETTI DELLA SENTENZA COST. N. 108/1986 - PERIODO COMPRESO TRA LA SCADENZA DEL REGIMKE TRANSITORIO E LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - CONTRATTO DI FATTO - MORA DEL CONDUTTORE - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.L. 25.9.87 N. 393 CONV. IN L. 25.11.87 N. 478, ART. 2. C.C. ART. 1591. - COST. ART. 42.
Testo
LOCAZIONE - CONTRATTI SOGGETTI A REGIME TRANSITORIO - EFFETTI DELLA SENT. COST. N. 108/1986. A seguito della sentenza costituzionale n. 108/1986 la protrazione dei contratti di locazione soggetti al regime transitorio per il periodo compreso tra la scadenza del suddetto regime e la pubblicazione della sentenza stessa va qualificata come locazione di fatto (con la conseguente applicabilita' ad essa di tutta la disciplina della locazione). Cio' porta ad escludere che la sentenza n. 108 cit. possa avere avuto l'effetto di costituire il conduttore in mora ora per allora, rendendolo responsabile per i danni da ritardato rilascio dell'immobile. Per tali motivi, con riferimento al suddetto periodo, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 d.l. 25 settembre 1987 n. 393 conv. con mod. in l. 25 novembre 1987 n. 478 sollevata, in riferimento all'art. 42 Cost., per la parte in cui esonera il conduttore dalla corresponsione sia di aumenti di canone sia del risarcimento dei danni ex art. 1591 c.c. per la protrazione del godimento dell'immobile. v. sent. n. 108 del 1986.
LOCAZIONE - CONTRATTI SOGGETTI A REGIME TRANSITORIO - EFFETTI DELLA SENT. COST. N. 108/1986. A seguito della sentenza costituzionale n. 108/1986 la protrazione dei contratti di locazione soggetti al regime transitorio per il periodo compreso tra la scadenza del suddetto regime e la pubblicazione della sentenza stessa va qualificata come locazione di fatto (con la conseguente applicabilita' ad essa di tutta la disciplina della locazione). Cio' porta ad escludere che la sentenza n. 108 cit. possa avere avuto l'effetto di costituire il conduttore in mora ora per allora, rendendolo responsabile per i danni da ritardato rilascio dell'immobile. Per tali motivi, con riferimento al suddetto periodo, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 d.l. 25 settembre 1987 n. 393 conv. con mod. in l. 25 novembre 1987 n. 478 sollevata, in riferimento all'art. 42 Cost., per la parte in cui esonera il conduttore dalla corresponsione sia di aumenti di canone sia del risarcimento dei danni ex art. 1591 c.c. per la protrazione del godimento dell'immobile. v. sent. n. 108 del 1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte