Sentenza 22/1989 (ECLI:IT:COST:1989:22)
Massima numero 12049
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  11/01/1989;  Decisione del  11/01/1989
Deposito del 24/01/1989; Pubblicazione in G. U. 01/02/1989
Massime associate alla pronuncia:  12048  12050  12051


Titolo
SENT. 22/89 B. - LOCAZIONE - CONTRATTI SOGGETTI A REGIME TRANSITORIO - PROTRAZIONE DEL GODIMENTO DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE DOPO LA SCADENZA DEL CONTRATTO - COSTITUZIONE IN MORA DEL CONDUTTORE - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.L.25.9.87 N. 393 CONV. IN L. 25.11.87 N. 478, ART. 2. C.C. ART. 1591. - COST. ART. 42.

Testo
LOCAZIONE - CONTRATTI SOGGETTI A REGIME TRANSITORIO - PROTRAZIONE DEL GODIMENTO DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE DOPO LA SCADENZA DEL CONTRATTO. Per i contratti di locazione non abitativa soggetti al regime transitorio l'eccezione alla regola dell'art. 1591 c.c., contenuta nell'art. 2 del d.l. n. 393 del 1987, conv. con mod. in l. n. 478 del 1987, si giustifica - per il periodo compreso tra la data della pubblicazione della sentenza costituzionale n. 108 del 1986 (se il contratto di locazione e' scaduto prima) o la data di scadenza del contratto da una parte e la data fissata giudizialmente per il rilascio o la data di stipulazione di un nuovo contratto dall'altra - considerando, per quel che riguarda il rilascio, le gravi difficolta' dei conduttori di reperire immobili adatti alle loro esigenze di lavoro e per quel che riguarda la stipulazione di un nuovo contratto, la necessita' di liberare il conduttore, per il tempo occorrente alla formazione dell'accordo, dall'assillo dell'accumularsi della responsabilita' per mora. L'art. 2 del d.l. n. 393 del 1987 cit. non viola, pertanto, sotto questo aspetto, l'art. 42 Cost.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte