Sentenza 22/1989 (ECLI:IT:COST:1989:22)
Massima numero 12050
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  11/01/1989;  Decisione del  11/01/1989
Deposito del 24/01/1989; Pubblicazione in G. U. 01/02/1989
Massime associate alla pronuncia:  12048  12049  12051


Titolo
SENT. 22/89 C. - LOCAZIONE - CONTRATTI SOGGETTI A REGIME TRANSITORIO - TUTELA DEL CONDUTTORE - RAGIONEVOLEZZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.L. 25.9.87 N. 393 CONV. IN L. 25.11.87 N. 478, ART. 2. - COST. ART. 3.

Testo
LOCAZIONE - CONTRATTI SOGGETTI A REGIME TRANSITORIO - TUTELA DEL CONDUTTORE. La posizione dei conduttori che beneficiano delle facilitazioni di cui all'art. 2 del d.l. n. 393 del 1987 conv. con mod. in l. n. 478 del 1987 non e' confrontabile, sotto il profilo del principio di uguaglianza, con quella dei locatori in quanto la prevalenza attribuita dal legislatore agli interessi dei conduttori appare, alla luce dell'attuale situazione del settore, ragionevole. Pertanto, sotto questo aspetto, l'art. 2 del d.l. n. 393 cit. non viola l'art. 3 Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte