Sentenza 23/1989 (ECLI:IT:COST:1989:23)
Massima numero 13402
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  11/01/1989;  Decisione del  11/01/1989
Deposito del 24/01/1989; Pubblicazione in G. U. 01/02/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 23/89. PENSIONI I.N.P.D.A.I. - PEREQUAZIONE AUTOMATICA - OMESSA RIVALUTAZIONE DA PARTE DI D.P.R. AVENTE NATURA REGOLAMENTARE - INAMMISSIBILITA'. - LEGGE 27 FEBBRAIO 1978 N. 41, ARTICOLO UNICO; - D.P.R. 11 FEBBRAIO 1987 N. 32, ART. 1, COMMI PRIMO E TERZO; - COST., ARTT. 3, 36 e 38.

Testo
L'art. 10, L. n. 140 del 1985, nel prevedere la rivalutazione delle pensioni gia' assoggettate a perequazione automatica, formula una generica promessa d'interventi migliorativi, onde va escluso ogni rapporto di delegazione con il d.P.R. n. 32 del 1987, che tale rivalutazione non ha previsto per talune pensioni accese in determinati anni. Quest'ultimo ha, del resto indubbia natura regolamentare, si' che ne e' preclusa la verifica di costituzionalita', che resta limitata alle fonti primarie sino a quando il potere legislativo sara' riservato al Parlamento e non verra' riconosciuto in via originaria e concorrente ad altri organi. Ne' e' possibile configurare un 'continuum' normativo tra l'articolo unico, L. n. 41 del 1978 (passato indenne al vaglio della Corte: cfr. sent. n. 349/1985) e le citate disposizioni, in quanto cio' si correla con il gia' escluso esame del merito. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art.1, 'rectius' unico, L. 27 febbraio 1978 n. 41, e dell'art. 1, commi primo e terzo, d.P.R. 11 febbraio 1987 n. 32, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte