Sentenza 25/1989 (ECLI:IT:COST:1989:25)
Massima numero 12733
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
11/01/1989; Decisione del
11/01/1989
Deposito del 24/01/1989; Pubblicazione in G. U. 01/02/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 25/89 - MANDATO DI ACCOMPAGNAMENTO PER IMPUTATO A PIEDE LIBERO DA SOTTOPORRE A PERIZIA PSICHIATRICA (ART. 261 C.P.P.) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PROPOSTA PER IRRILEVANZA 'EX ACTIS', ESSENDOSI SUL PUNTO GIA' PRONUNZIATA LA CORTE DI CASSAZIONE IN SEDE DI CONFLITTO DI COMPETENZA PROPOSTO DALLO STESSO GIUDICE 'A QUO' E AVENDO TALE PRONUNZIA AUTORITA' DI COSA GIUDICATA NEL GIUDIZIO 'A QUO'. - ART.261 C.P.P. - ART. 13 COST.
SENT. 25/89 - MANDATO DI ACCOMPAGNAMENTO PER IMPUTATO A PIEDE LIBERO DA SOTTOPORRE A PERIZIA PSICHIATRICA (ART. 261 C.P.P.) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PROPOSTA PER IRRILEVANZA 'EX ACTIS', ESSENDOSI SUL PUNTO GIA' PRONUNZIATA LA CORTE DI CASSAZIONE IN SEDE DI CONFLITTO DI COMPETENZA PROPOSTO DALLO STESSO GIUDICE 'A QUO' E AVENDO TALE PRONUNZIA AUTORITA' DI COSA GIUDICATA NEL GIUDIZIO 'A QUO'. - ART.261 C.P.P. - ART. 13 COST.
Testo
E' inammissibile la questione di l.c. dell'art.261 C.P.P., nella parte in cui prevede l'emissione di un mandato di accompagnamento anche per sottoporre l'imputato a piede libero a perizia psichiatrica, sollevata dal giudice 'a quo' dopo che la Corte di Cassazione, da lui stesso investita per conflitto di competenza, ha ritenuto legittima l'emanazione del detto mandato. Questa decisione della Cassazione, ai sensi dell'art. 54, IV comma, C.P.P., ha autorita' di cosa giudicata nel procedimento 'a quo', per modo che una qualsiasi pronunzia della Corte Costituzionale relativa alla norma denunziata, che appunto disciplina i casi nei quali il mandato puo' essere emesso, non potrebbe spiegarvi alcuna influenza. Ne deriva l'irrilevanza 'ex actis' della questione proposta. (Inammissibilita' della questione di l.c. dell'art. 261 C.P.P., sollevata in riferimento all'art.13 Cost.). - Cfr. sentt. nn.132 del 1970, 218 e 237 del 1976 e, per una ipotesi di dichiarazione di difetto di giurisdizione, 609 del 1988.
E' inammissibile la questione di l.c. dell'art.261 C.P.P., nella parte in cui prevede l'emissione di un mandato di accompagnamento anche per sottoporre l'imputato a piede libero a perizia psichiatrica, sollevata dal giudice 'a quo' dopo che la Corte di Cassazione, da lui stesso investita per conflitto di competenza, ha ritenuto legittima l'emanazione del detto mandato. Questa decisione della Cassazione, ai sensi dell'art. 54, IV comma, C.P.P., ha autorita' di cosa giudicata nel procedimento 'a quo', per modo che una qualsiasi pronunzia della Corte Costituzionale relativa alla norma denunziata, che appunto disciplina i casi nei quali il mandato puo' essere emesso, non potrebbe spiegarvi alcuna influenza. Ne deriva l'irrilevanza 'ex actis' della questione proposta. (Inammissibilita' della questione di l.c. dell'art. 261 C.P.P., sollevata in riferimento all'art.13 Cost.). - Cfr. sentt. nn.132 del 1970, 218 e 237 del 1976 e, per una ipotesi di dichiarazione di difetto di giurisdizione, 609 del 1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte