Enti locali - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Istituzione dell'albo dei segretari comunali nella Provincia autonoma di Trento - Disposizioni residue rispetto a quelle dichiarate costituzionalmente illegittime - Disposizioni collegate a quelle dichiarate costituzionalmente illegittime, ad esse collegate - Illegittimità costituzionale consequenziale.
Sono dichiarati, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimi gli artt. 148-bis, commi 5 e 6, e 163, comma 1, ultimo periodo, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 2018. Considerate fondate le censure mosse all'art. 148-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 - che modifica il meccanismo di reclutamento e incide su alcuni profili essenziali dello status dei segretari comunali per gli enti locali della Provincia autonoma di Trento - l'accoglimento dei motivi di ricorso deve coinvolgere i restanti commi dell'art. 148-bis, che trovano la propria ragione fondante nell'istituzione dell'albo dei segretari degli enti locali per la Provincia autonoma di Trento. Anche l'art. 163, comma 1, cod. reg. enti locali - come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. h), della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2019, nella parte in cui, in stretta connessione con l'istituzione dell'albo in esame operata dalla precedente lett. g), dispone che gli incarichi di reggenza e di supplenza, nella Provincia autonoma di Trento, sono attribuiti prioritariamente agli iscritti nella sezione prima dell'elenco previsto dall'art. 148-bis privi di incarico, anche se non iscritti alla graduatoria prevista da questo articolo - è necessariamente coinvolto nella declaratoria di illegittimità consequenziale, senza peraltro mettere in discussione la possibilità, per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, di esercitare la competenza legislativa che le spetta nella materia ora in esame, purché, come recita lo statuto speciale, in armonia con la Costituzione e nel rispetto dei limiti indicati dallo stesso statuto.