Sentenza 29/1989 (ECLI:IT:COST:1989:29)
Massima numero 12232
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  25/01/1989;  Decisione del  25/01/1989
Deposito del 02/02/1989; Pubblicazione in G. U. 08/02/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 29/89. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - DIPENDENTE STATALE DECEDUTO IN ATTIVITA' DI SERVIZIO SENZA AVER MATURATO IL DIRITTO ALLA PENSIONE - GENITORE ULTRASESSANTENNE, NULLATENENTE E INABILE GIA' A CARICO - RIVERSIBILITA' DELLA INDENNITA' 'UNA TANTUM' ORDINARIA - MANCATA PREVISIONE - RILIEVO DELLA COMPOSIZIONE FAMILIARE TIPICA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L.15 FEBBRAIO 1958 N.46, ART.11. D.P.R. 29 DICEMBRE 1973 N.1092, ART.83. - COST.ARTT.3, 36, 38.

Testo
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI. Nell'ambito dell'indennita' 'una tantum', quando il legislatore, lungi dal limitarsi ad una mera esclusione nei confronti di una sola categoria di soggetti, ha posto in essere, all'incontro, una disciplina compiutamente articolata ed omogenea, con uno spiccato rilievo alla composizione familiare tipica, il sistema delineato non risulta in contrasto con precetti costituzionali. (Non fondatezza, in riferimento agli artt.3, 36 e 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 l.15 febbraio 1958 n.46 e dell'art.83 d.P.R. 29 dicembre 1973 n.1092, in quanto non prevedono il diritto dei genitori inidonei o ultrasessantenni, nullatenenti e conviventi a carico del dipendente o del pensionato deceduto, alla riversibilita' dell'indennita' 'una tantum' ordinaria).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte