Sentenza 30/1989 (ECLI:IT:COST:1989:30)
Massima numero 12992
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
25/01/1989; Decisione del
25/01/1989
Deposito del 02/02/1989; Pubblicazione in G. U. 08/02/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 30/89. REGIONE LOMBARDIA - AUTONOMIA FINANZIARIA - CONTRIBUTI STATALI ALLE REGIONI A CARICO DEL FONDO PER LA PROTEZIONE CIVILE - CONTROLLI DELLA RAGIONERIA STATALE SUI RENDICONTI DELLA SPESA RELATIVA A TALI CONTRIBUTI - ESCLUSIONE DEL POTERE STATALE DI PROVVEDERE AI CONTROLLI STESSI. - NOTA DELLA RAGIONERIA REGIONALE DELLO STATO DI MILANO N. 6685 DEL 27 MAGGIO 1988. - COST., ARTT. 5, 114, 117, 118, 119, 125.
SENT. 30/89. REGIONE LOMBARDIA - AUTONOMIA FINANZIARIA - CONTRIBUTI STATALI ALLE REGIONI A CARICO DEL FONDO PER LA PROTEZIONE CIVILE - CONTROLLI DELLA RAGIONERIA STATALE SUI RENDICONTI DELLA SPESA RELATIVA A TALI CONTRIBUTI - ESCLUSIONE DEL POTERE STATALE DI PROVVEDERE AI CONTROLLI STESSI. - NOTA DELLA RAGIONERIA REGIONALE DELLO STATO DI MILANO N. 6685 DEL 27 MAGGIO 1988. - COST., ARTT. 5, 114, 117, 118, 119, 125.
Testo
REGIONE LOMBARDIA - AUTONOMIA FINANZIARIA Non spetta allo Stato sottoporre, attraverso i propri organi di ragioneria, a riscontro amministrativo contabile i rendiconti amministrativi semestrali relativi ai contributi assegnati alla regione a carico del fondo per la protezione civile, poiche', ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 159 del 1984, nel testo sostituito dalla legge n. 730 del 1986, riscontri siffatti sono previsti esclusivamente in ordine all'attivita' contabile di soggetti delegati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ad impegnare le spese a carico del fondo suddetto, con espressa salvezza del sistema di controllo istituzionale stabilito per gli enti destinatari delle somme, fra i quali sono da comprendere le regioni, che non possono considerarsi delegate dal Ministro in quanto dotate di autonomia contabile, organizzativa e legislativa costituzionalmente garantita, con la conseguenza che i contributi ad esse erogati, sia pure con vincolo di destinazione ai vari Comuni, vengono inserite nella loro contabilita' e nel loro bilancio, soggiacendo la relativa attivita' di utilizzazione soltanto al menzionato sistema di controlli istituzionali e non anche a quello della regioneria generale dello Stato.
REGIONE LOMBARDIA - AUTONOMIA FINANZIARIA Non spetta allo Stato sottoporre, attraverso i propri organi di ragioneria, a riscontro amministrativo contabile i rendiconti amministrativi semestrali relativi ai contributi assegnati alla regione a carico del fondo per la protezione civile, poiche', ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 159 del 1984, nel testo sostituito dalla legge n. 730 del 1986, riscontri siffatti sono previsti esclusivamente in ordine all'attivita' contabile di soggetti delegati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ad impegnare le spese a carico del fondo suddetto, con espressa salvezza del sistema di controllo istituzionale stabilito per gli enti destinatari delle somme, fra i quali sono da comprendere le regioni, che non possono considerarsi delegate dal Ministro in quanto dotate di autonomia contabile, organizzativa e legislativa costituzionalmente garantita, con la conseguenza che i contributi ad esse erogati, sia pure con vincolo di destinazione ai vari Comuni, vengono inserite nella loro contabilita' e nel loro bilancio, soggiacendo la relativa attivita' di utilizzazione soltanto al menzionato sistema di controlli istituzionali e non anche a quello della regioneria generale dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 125
Altri parametri e norme interposte