Ordinanza 31/1989 (ECLI:IT:COST:1989:31)
Massima numero 15109
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  25/01/1989;  Decisione del  25/01/1989
Deposito del 02/02/1989; Pubblicazione in G. U. 08/02/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 31/89. IMPOSTA DI REGISTRO - DELIBERE ASSEMBLEARI PORTANTI EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - TASSAZIONE CON IMPOSTA PROPORZIONALE - "IUS SUPERVENIENS" - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
All'art. 4 della relativa Tariffa all. A, il d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ha eliminato con effetto retroattivo (cfr. art. 79 stesso d.P.R.) la tassazione della emissione di obbligazioni. (Manifesta inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 76 Cost. - in relazione all'art. 7 della legge n. 825 del 1971 - concernente l'art. 4, lett. e), della Tariffa All. A al d.P.R.26 ottobre 1972, n. 634, in quanto sottopone a imposta di registro la delibera di emissione di obbligazioni). - S. n. 156/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  09/10/1971  n. 825  art. 7