Ordinanza 35/1989 (ECLI:IT:COST:1989:35)
Massima numero 15177
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  25/01/1989;  Decisione del  25/01/1989
Deposito del 02/02/1989; Pubblicazione in G. U. 08/02/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 35/89. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - TITOLARE DI PENSIONE DIRETTA E PENSIONE DI RIVERSIBILITA' A CARICO DELL'INPS - SUPERAMENTO, PER EFFETTO DEL CUMULO, DEL TRATTAMENTO MINIMO GARANTITO - INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - ESCLUSIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' - anche a prescindere dall'omessa motivazione sulla sua rilevanza - della questione concernente l'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338 del 1962, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo in tutte le sue residue applicazioni, fatto salvo il limite temporale segnato dal 1 ottobre 1983 (data di entrata in vigore dell'art. 6, d.l. n. 463 del 1983) e conseguentemente della questione concernente gli artt. 10, quinto comma, legge n. 218 del 1952 - modificato dell'art. 8, legge n. 1338 del 1962 - e 9, ultimo comma, stessa legge, n. 1338 del 1962, denunziati sotto il profilo della mancata previsione di una deroga al generale divieto di integrazione al minimo, il cui riferimento risulta percio' meramente strumentale rispetto alla censura formulata nei confronti del predetto art. 2. - S. n. 314/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte