Sentenza 37/1989 (ECLI:IT:COST:1989:37)
Massima numero 13367
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
08/02/1989; Decisione del
08/02/1989
Deposito del 14/02/1989; Pubblicazione in G. U. 22/02/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 37/89. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - TRENTINO ALTO ADIGE - STATUTO SPECIALE - NORME DI ATTUAZIONE - COMMISSIONE PARITETICA - PARERE - MODIFICHE SUCCESSIVE AL TESTO DEI DECRETI LEGISLATIVI - LIMITI - D.P.R. N. 527/1987 - MODIFICHE SOSTANZIALI APPORTATE DOPO LA FORMULAZIONE DEL PARERE DELLA COMMISSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN "PARTE QUA". - D.P.R. 19 NOVEMBRE 1987 N. 527, ARTT. 2, SECONDO COMMA, 11, TERZO COMMA; - STATUTO SPECIALE PER IL T.A.A., ART. 107, PRIMO COMMA.
SENT. 37/89. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - TRENTINO ALTO ADIGE - STATUTO SPECIALE - NORME DI ATTUAZIONE - COMMISSIONE PARITETICA - PARERE - MODIFICHE SUCCESSIVE AL TESTO DEI DECRETI LEGISLATIVI - LIMITI - D.P.R. N. 527/1987 - MODIFICHE SOSTANZIALI APPORTATE DOPO LA FORMULAZIONE DEL PARERE DELLA COMMISSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN "PARTE QUA". - D.P.R. 19 NOVEMBRE 1987 N. 527, ARTT. 2, SECONDO COMMA, 11, TERZO COMMA; - STATUTO SPECIALE PER IL T.A.A., ART. 107, PRIMO COMMA.
Testo
Gli artt. 2, secondo comma, e 11, terzo comma, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazione e trasporti di interesse provinciale) riservano allo Stato le attribuzioni in materia di sicurezza, di cui al d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, rispettivamente per i trasporti ferrotranviari e filoviari, e per le linee di trasporto funiviario interprovinciali o interregionali. Le suindicate disposizioni non erano peraltro contenute nel testo del progetto sottoposto all'esame della Commissione paritetica, che, ai sensi dell'art. 107, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 640 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), deve esprimere parere sulle norme di attuazione statutaria. Ma il rispetto dell'esigenza che tale Commissione sia posta in grado di esprimere il proprio avviso sugli schemi dei decreti legislativi che il Governo si appresta definitivamente ad adottare impedisce al Governo, nel procedimento di formazione delle norme di attuazione statutaria, di adottare modificazioni o aggiunte suscettibili di alterare il contenuto sostanziale della disciplina sulla quale la Commissione abbia gia manifestato il proprio parere, come e' invece avvenuto nel caso in esame, con l'introduzione delle suindicate disposizioni, incidenti sul piano della distribuzione delle competenze tra lo Stato ed i soggetti di autonomia. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, secondo comma, e 11, terzo comma, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527.
Gli artt. 2, secondo comma, e 11, terzo comma, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazione e trasporti di interesse provinciale) riservano allo Stato le attribuzioni in materia di sicurezza, di cui al d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, rispettivamente per i trasporti ferrotranviari e filoviari, e per le linee di trasporto funiviario interprovinciali o interregionali. Le suindicate disposizioni non erano peraltro contenute nel testo del progetto sottoposto all'esame della Commissione paritetica, che, ai sensi dell'art. 107, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 640 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), deve esprimere parere sulle norme di attuazione statutaria. Ma il rispetto dell'esigenza che tale Commissione sia posta in grado di esprimere il proprio avviso sugli schemi dei decreti legislativi che il Governo si appresta definitivamente ad adottare impedisce al Governo, nel procedimento di formazione delle norme di attuazione statutaria, di adottare modificazioni o aggiunte suscettibili di alterare il contenuto sostanziale della disciplina sulla quale la Commissione abbia gia manifestato il proprio parere, come e' invece avvenuto nel caso in esame, con l'introduzione delle suindicate disposizioni, incidenti sul piano della distribuzione delle competenze tra lo Stato ed i soggetti di autonomia. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, secondo comma, e 11, terzo comma, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
co. 1
Altri parametri e norme interposte