Sentenza 38/1989 (ECLI:IT:COST:1989:38)
Massima numero 12002
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
08/02/1989; Decisione del
08/02/1989
Deposito del 14/02/1989; Pubblicazione in G. U. 22/02/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 0038/89. REGIONI DI DIRITTO COMUNE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' IN VIA PRINCIPALE - IMPIEGO REGIONALE - PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELLA REGIONE - LEGGE REGIONALE DEROGATORIA DI ACCORDO SINDACALE NAZIONALE ADOTTATO IN BASE ALLA LEGGE-QUADRO SUL PUBBLICO IMPIEGO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 0038/89. REGIONI DI DIRITTO COMUNE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' IN VIA PRINCIPALE - IMPIEGO REGIONALE - PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELLA REGIONE - LEGGE REGIONALE DEROGATORIA DI ACCORDO SINDACALE NAZIONALE ADOTTATO IN BASE ALLA LEGGE-QUADRO SUL PUBBLICO IMPIEGO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
REGIONI DI DIRITTO COMUNE - IMPIEGO REGIONALE - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO. Gli accordi sindacali adottati in base alla legge-quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983 determinano a carico del legislatore regionale un vincolo direttivo di massima consistente nell'obbligatorio rispetto della disciplina pattizia, salvi, ove occorra, i necessari adeguamenti alla peculiarita' dell'ordinamento degli uffici regionali, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie all'uopo stanziate nel bilancio regionale. Nel caso di specie, la Regione Lazio, nel disciplinare il lavoro straordinario del personale addetto ai propri organi istituzionali in modo difforme da quello previsto nel vigente accordo nazionale, ha esorbitato dai confini del suo potere di "adeguamento", discostandosi dai criteri di massima stabiliti da quest'ultimo, senza che sia concretamente invocabile alcuna esigenza peculiare della Regione medesima. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 117 Cost., l'art. 1 della legge della Regione Lazio approvata il 28 marzo 1988 e riapprovata l'11 maggio 1988. - cfr. S. nn. 219 e 290/1984; 72/1985; 217/1987; 15/1988.
REGIONI DI DIRITTO COMUNE - IMPIEGO REGIONALE - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO. Gli accordi sindacali adottati in base alla legge-quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983 determinano a carico del legislatore regionale un vincolo direttivo di massima consistente nell'obbligatorio rispetto della disciplina pattizia, salvi, ove occorra, i necessari adeguamenti alla peculiarita' dell'ordinamento degli uffici regionali, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie all'uopo stanziate nel bilancio regionale. Nel caso di specie, la Regione Lazio, nel disciplinare il lavoro straordinario del personale addetto ai propri organi istituzionali in modo difforme da quello previsto nel vigente accordo nazionale, ha esorbitato dai confini del suo potere di "adeguamento", discostandosi dai criteri di massima stabiliti da quest'ultimo, senza che sia concretamente invocabile alcuna esigenza peculiare della Regione medesima. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 117 Cost., l'art. 1 della legge della Regione Lazio approvata il 28 marzo 1988 e riapprovata l'11 maggio 1988. - cfr. S. nn. 219 e 290/1984; 72/1985; 217/1987; 15/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte