Sentenza 41/1989 (ECLI:IT:COST:1989:41)
Massima numero 12209
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  08/02/1989;  Decisione del  08/02/1989
Deposito del 14/02/1989; Pubblicazione in G. U. 22/02/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 41/89. INDUSTRIA E COMMERCIO - CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI - AGEVOLAZIONI AL SETTORE INDUSTRIALE - OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO STIPULATE FRA L'ADOZIONE DEL D.L. N. 23 DEL 1979 E LA L. N. 91 DEL 1979 DI CONVERSIONE - APPLICABILITA' - CONTRASTO CON ART. 3 COST. - NON SUSSISTE. - L. 29 MARZO 1979 N. 91 ART. 12, QUATER; D.L. 30 GENNAIO 1979 N. 23; d.P.R. 9 NOVEMBRE 1976 N. 902; - COST., ART. 3.

Testo
INDUSTRIA E COMMERCIO - L'art. 12 quater D.L. 30 gennaio 1979 n. 23, introdotto dalla l. 29 marzo 1979 n. 91, in sede di conversione, il quale ha esteso le agevolazioni al settore industriale, previste dal decreto, alle operazioni di finanziamento stipulate anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso, e' applicabile anche alle operazioni di finanziamento stipulate successivamente e cioe' tra la data di entrata in vigore della citato D.L. n. 23 del 1979, e quella di entrata in vigore della legge n. 91, di conversione; pertanto il citato art. 12 quater D.L. n. 23 del 1979, non e' in contrasto con l'art. 3 Cost., non potendo essere interpretato nel senso che le agevolazioni anzidette non possano essere estese anche alle operazioni stipulate fra la data di entrata in vigore del D.L. n. 23 citato e la data di entrata in vigore della citata legge n. 91 di conversione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte