Sentenza 42/1989 (ECLI:IT:COST:1989:42)
Massima numero 12003
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
08/02/1989; Decisione del
08/02/1989
Deposito del 14/02/1989; Pubblicazione in G. U. 22/02/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 42/89. REGIONI DI DIRITTO COMUNE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI - REGIONE LOMBARDIA - DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLA REGIONE E DEL LAND-BADEN WURTTENBERG - ATTO DI MERO RILIEVO INTERNAZIONALE - SPETTANZA ALLA REGIONE. - DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEL LAND BADEN-WURTTENBERG DEL 30 MAGGIO 1988 - COST., ARTT. 5, 80, 87, 115, 117 - D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616, ART. 4
SENT. 42/89. REGIONI DI DIRITTO COMUNE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI - REGIONE LOMBARDIA - DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLA REGIONE E DEL LAND-BADEN WURTTENBERG - ATTO DI MERO RILIEVO INTERNAZIONALE - SPETTANZA ALLA REGIONE. - DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEL LAND BADEN-WURTTENBERG DEL 30 MAGGIO 1988 - COST., ARTT. 5, 80, 87, 115, 117 - D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616, ART. 4
Testo
REGIONI IN GENERE - ATTIVITA' DI MERO RILIEVO INTERNAZIONALE. Nei rapporti con omologhi organismi esteri, le Regioni possono, previo assenso governativo, porre in essere attivita' di mero rilievo internazionale, che non si traduce in veri e propri accordi e non impegna la responsabilita' internazionale dello Stato. Nella specie, la dichiarazione congiunta sottoscritta il 30 maggio 1988 dal Presidente della Regione Lombardia e dal Presidente del Land Baden-Wurttenberg (R.F.T.), ha ricevuto il previo assenso del Governo, non costituisce ne' formalmente ne' sostanzialmente un accordo produttivo di obblighi per la Regione stessa o per lo Stato e non contempla oggetti che esorbitano dalla sfera materiale di competenza regionale. Pertanto essa rientra nelle attribuzioni della Regione Lombardia. - cfr. S. nn. 179/1987; 250, 739/1988.
REGIONI IN GENERE - ATTIVITA' DI MERO RILIEVO INTERNAZIONALE. Nei rapporti con omologhi organismi esteri, le Regioni possono, previo assenso governativo, porre in essere attivita' di mero rilievo internazionale, che non si traduce in veri e propri accordi e non impegna la responsabilita' internazionale dello Stato. Nella specie, la dichiarazione congiunta sottoscritta il 30 maggio 1988 dal Presidente della Regione Lombardia e dal Presidente del Land Baden-Wurttenberg (R.F.T.), ha ricevuto il previo assenso del Governo, non costituisce ne' formalmente ne' sostanzialmente un accordo produttivo di obblighi per la Regione stessa o per lo Stato e non contempla oggetti che esorbitano dalla sfera materiale di competenza regionale. Pertanto essa rientra nelle attribuzioni della Regione Lombardia. - cfr. S. nn. 179/1987; 250, 739/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 80
Costituzione
art. 87
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 4