Sentenza 43/1989 (ECLI:IT:COST:1989:43)
Massima numero 13390
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
08/02/1989; Decisione del
08/02/1989
Deposito del 14/02/1989; Pubblicazione in G. U. 22/02/1989
Massime associate alla pronuncia:
13389
Titolo
SENT. 43/1989 B. PROFESISONI - INTERESSI - PROFESSIONISTI IN GENERE - CREDITI DI SOMME DI DENARO - CREDITI DEGLI INGEGNERI ED ARCHITETTI - TRATTAMENTO UNIFORME DEI CREDITI PROFESSIONALI - ESISTENZA - ESCLUSIONE - PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - VIOLAZIONE - ESCLUSIONE. - LEGGE 2 MARZO 1949 N. 143, ART. 9 QUARTO COMMA. - COST., ART. 3.
SENT. 43/1989 B. PROFESISONI - INTERESSI - PROFESSIONISTI IN GENERE - CREDITI DI SOMME DI DENARO - CREDITI DEGLI INGEGNERI ED ARCHITETTI - TRATTAMENTO UNIFORME DEI CREDITI PROFESSIONALI - ESISTENZA - ESCLUSIONE - PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - VIOLAZIONE - ESCLUSIONE. - LEGGE 2 MARZO 1949 N. 143, ART. 9 QUARTO COMMA. - COST., ART. 3.
Testo
Per aversi utile comparazione ai fini del giudizio sulla violazione del princi'pio di eguaglianza, occorre che il "tertium comparationis" risponda ad una regola generale, rispetto alla quale la disciplina denunciata rivesta un carattere ingiustificatamente derogatorio. Tale utlie comparazione non puo' essere compiuta in ordine al trattamento riservato ai crediti degli ingegneri ed architetti, in quanto nell'ordinamento non e' sancito un trattamento uniforme dei crediti profesisonali ed anzi, per i crediti di piu` categorie di liberi professionisti, e' riconosciuto un trattamento privilegiato analogo a quello fatto ai crediti in parola (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9, quarto comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143).
Per aversi utile comparazione ai fini del giudizio sulla violazione del princi'pio di eguaglianza, occorre che il "tertium comparationis" risponda ad una regola generale, rispetto alla quale la disciplina denunciata rivesta un carattere ingiustificatamente derogatorio. Tale utlie comparazione non puo' essere compiuta in ordine al trattamento riservato ai crediti degli ingegneri ed architetti, in quanto nell'ordinamento non e' sancito un trattamento uniforme dei crediti profesisonali ed anzi, per i crediti di piu` categorie di liberi professionisti, e' riconosciuto un trattamento privilegiato analogo a quello fatto ai crediti in parola (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9, quarto comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte