Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Condannato all'ergastolo per delitti di contesto mafioso - Ammissione alla liberazione condizionale in assenza della collaborazione con la giustizia - Esclusione (c.d. ergastolo ostativo) - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio, anche convenzionale, della finalità rieducativa della pena - Possibile ravvedimento del condannato anche in mancanza di utile collaborazione - Necessità di superare la presunzione assoluta di perdurante pericolosità - Intervento riservato alla discrezionalità del legislatore - Rinvio all'udienza del 10 maggio 2022, con sospensione del giudizio a quo.
È rinviata all'udienza pubblica del 10 maggio 2022 - con sospensione del giudizio a quo - la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, prima sez. penale, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 3 CEDU, degli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter della legge n. 354 del 1975, nonché dell'art. 2 del d.l. n. 152 del 1991, come conv., nella parte in cui escludono che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia. La disciplina censurata non consente di concedere il beneficio penitenziario della liberazione condizionale al condannato all'ergastolo per delitti "ostativi" di "contesto" mafioso, che non collabora utilmente con la giustizia e che abbia già scontato ventisei anni di carcere (anche grazie a provvedimenti di liberazione anticipata), sulla base di una presunzione assoluta - non superabile se non per effetto della suddetta collaborazione - di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata. In tal modo si prefigura uno scambio tra informazioni utili a fini investigativi e conseguente possibilità per il detenuto di accedere al normale percorso di trattamento penitenziario, che nel caso di specie può costituire una "scelta tragica" tra la propria (eventuale) libertà, che può tuttavia comportare rischi per la sicurezza dei propri cari, e la rinuncia a essa, per preservarli da pericoli. Benché la collaborazione, intesa come libera e meditata decisione di dimostrare l'avvenuta rottura con l'ambiente criminale, mantiene il proprio positivo valore e non è affatto irragionevole, essa non è compatibile con la Costituzione se e in quanto risulti l'unica possibile strada del condannato all'ergastolo per accedere alla liberazione condizionale, perché è necessario che essa possa essere vinta da prova contraria, valutabile dal tribunale di sorveglianza, sulla base dell'intero percorso carcerario del condannato all'ergastolo. Sarà quindi necessaria l'acquisizione di congrui e specifici elementi, tali da escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia il rischio del loro futuro ripristino. Un intervento meramente "demolitorio" potrebbe mettere a rischio il complessivo equilibrio della disciplina in esame, e, soprattutto, le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva che essa persegue per contrastare il pervasivo e radicato fenomeno della criminalità mafiosa. Appartiene perciò alla discrezionalità legislativa decidere quali ulteriori scelte risultino opportune per distinguere la condizione di un tale condannato alla pena perpetua rispetto a quella degli altri ergastolani, scelte fra le quali potrebbe, ad esempio, annoverarsi la emersione delle specifiche ragioni della mancata collaborazione, ovvero l'introduzione di prescrizioni peculiari che governino il periodo di libertà vigilata del soggetto in questione; nonché valutare se intervenire sugli altri reati ostativi, relativi alla criminalità terroristica, a quelli contro la pubblica amministrazione o quelli di natura sessuale. (Precedenti citati: sentenze 253 del 2019, n. 149 del 2018, n. 135 del 2003, n. 273 del 2001, n. 68 del 1995, n. 39 del 1994, n. 306 del 1993 e n. 274 del 1983).
L'accesso alla liberazione condizionale, nell'evoluzione legislativa effetto della giurisprudenza costituzionale, fondata su principi su cui si è andata formando anche la Corte EDU in tema di pena perpetua, ha accentuato il proprio ruolo di fattore di riequilibrio nella tensione tra il corredo genetico dell'ergastolo (il suo essere una pena senza fine), da una parte, e l'obiettivo costituzionale della risocializzazione di ogni condannato, dall'altra. (Precedenti citati: sentenze n. 161 del 1997, n. 168 del 1994, n. 274 del 1983, n. 264 del 1974 e n. 204 del 1974).
L'appartenenza a una associazione di stampo mafioso implica, di regola, un'adesione stabile a un sodalizio criminoso, fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali, dotato di particolare forza intimidatrice e capace di protrarsi nel tempo. (Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2019, n. 186 del 2018, n. 122 del 2017, n. 48 del 2015, n. 213 del 2013, n. 57 del 2013, n. 164 del 2011 e n. 231 del 2011; ordinanza n. 136 del 2017).
La Corte costituzionale può disporre il rinvio del giudizio in corso e fissare una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale in esame, dando al Parlamento un congruo tempo per affrontare la materia, facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale. (Precedenti citati: ordinanze n. 132 del 2020 e n. 207 del 2018).