Sentenza 49/1989 (ECLI:IT:COST:1989:49)
Massima numero 12918
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  09/02/1989;  Decisione del  09/02/1989
Deposito del 16/02/1989; Pubblicazione in G. U. 22/02/1989
Massime associate alla pronuncia:  12917  12919


Titolo
SENT. 49/89 B. RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - TRIBUNALI MILITARI - COMPONENTE MILITARE NON MAGISTRATO - VINCOLO DI SOGGEZIONE GERARCHICA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 101 E 108 COST. - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA. - LEGGE 7 MAGGIO 1981 N. 180, ART. 2, COMMA SECONDO. - COST., ARTT. 3, 101, 108.

Testo
Poiche' nei confronti dell'ufficiale, componente non togato del tribunale militare, operano le stesse garanzie che riguardano il magistrato e per di piu' il militare e' prescelto mediante estrazione a sorte e permane nelle funzioni per soli due mesi, la disciplina che lo riguarda e' nel suo complesso tale che il vincolo gerarchico nei confronti del superiore, anche se non espressamente escluso, non ha alcuna possibilita' di operare in modo lesivo della sua indipendenza. (In base a tale principio e' stata dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, L. 7 maggio 1981 n. 180, sollevata in riferimento agli artt. 3, 101 e 108 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte