Sentenza 49/1989 (ECLI:IT:COST:1989:49)
Massima numero 12919
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  09/02/1989;  Decisione del  09/02/1989
Deposito del 16/02/1989; Pubblicazione in G. U. 22/02/1989
Massime associate alla pronuncia:  12917  12918


Titolo
SENT. 49/89 C. REATO MILITARE - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI MEZZI DI SPIONAGGIO - SANZIONE PIU' GRAVE DI QUELLA PREVISTA PER I REATI DI PROCACCIAMENTO E DI RIVELAZIONE DI NOTIZIE SEGRETE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 90, PRIMO COMMA, N. 4, DEL CODICE PENALE MILITARE DI PACE. - COD. PEN. MILITARE DI PACE, ART. 90, PRIMO COMMA, N. 4. - COST., ARTT. 3 E 97.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 90, primo comma, n. 4, del codice penale militare di pace, nella parte in cui punisce i fatti previsti dal n. 4 dello stesso comma con la reclusione da cinque a dieci anni, ovvero irrazionalmente piu' severa di quella prevista per comportamenti di minore gravita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte