Sentenza 49/1989 (ECLI:IT:COST:1989:49)
Massima numero 12919
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
09/02/1989; Decisione del
09/02/1989
Deposito del 16/02/1989; Pubblicazione in G. U. 22/02/1989
Titolo
SENT. 49/89 C. REATO MILITARE - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI MEZZI DI SPIONAGGIO - SANZIONE PIU' GRAVE DI QUELLA PREVISTA PER I REATI DI PROCACCIAMENTO E DI RIVELAZIONE DI NOTIZIE SEGRETE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 90, PRIMO COMMA, N. 4, DEL CODICE PENALE MILITARE DI PACE. - COD. PEN. MILITARE DI PACE, ART. 90, PRIMO COMMA, N. 4. - COST., ARTT. 3 E 97.
SENT. 49/89 C. REATO MILITARE - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI MEZZI DI SPIONAGGIO - SANZIONE PIU' GRAVE DI QUELLA PREVISTA PER I REATI DI PROCACCIAMENTO E DI RIVELAZIONE DI NOTIZIE SEGRETE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 90, PRIMO COMMA, N. 4, DEL CODICE PENALE MILITARE DI PACE. - COD. PEN. MILITARE DI PACE, ART. 90, PRIMO COMMA, N. 4. - COST., ARTT. 3 E 97.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 90, primo comma, n. 4, del codice penale militare di pace, nella parte in cui punisce i fatti previsti dal n. 4 dello stesso comma con la reclusione da cinque a dieci anni, ovvero irrazionalmente piu' severa di quella prevista per comportamenti di minore gravita'.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 90, primo comma, n. 4, del codice penale militare di pace, nella parte in cui punisce i fatti previsti dal n. 4 dello stesso comma con la reclusione da cinque a dieci anni, ovvero irrazionalmente piu' severa di quella prevista per comportamenti di minore gravita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte