Sentenza 50/1989 (ECLI:IT:COST:1989:50)
Massima numero 12993
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  09/02/1989;  Decisione del  09/02/1989
Deposito del 16/02/1989; Pubblicazione in G. U. 22/02/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 0050/89. COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - PUBBLICITA' DELLE UDIENZE - EVOLUZIONE LEGISLATIVA DOTTRINARIA E GIURISPRUDENZIALE NEL SENSO DEL CARATTERE GIURISDIZIONALE DEI PROCESSI TRIBUTARI - SOPRAVVENUTA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE DISPOSIZIONI CHE ESCLUDONO LA PUBBLICITA' DELLE UDIENZE DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - SALVEZZA DEGLI ATTI COMPIUTI ANTERIORMENTE. - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636, ART. 39, COMMA PRIMO. - COST., ART. 101, COMMA PRIMO.

Testo
COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - PUBBLICITA' DELLE UDIENZE Essendo ormai compiuta l'evoluzione legislativa, dottrinaria e giurisprudenziale nel senso del carattere giurisdizionale dei processi tributari, non e' piu' procrastinabile la declaratoria di illegittimita' costituzionale delle disposizioni che escludono la pubblicita' delle udienze davanti alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, onde adeguarle al precetto dell'art. 101 Cost. e consentire l'operativita' di un principio che e' espressione di civilta' giuridica ed e' recepito anche in vari atti internazionali: stante, tuttavia, la gradualita' con la quale e' avvenuta detta evoluzione, tale declaratoria, in quanto corrispondente ad un'illegittimita' riscontrabile soltanto al momento della relativa decisione, non opera relativamente ad atti e provvedimenti emessi anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale. - v. S.nn. 12 del 1971; 212 del 1986; O.n. 378 del 1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101  co. 1

Altri parametri e norme interposte