Ordinanza 51/1989 (ECLI:IT:COST:1989:51)
Massima numero 12994
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  09/02/1989;  Decisione del  09/02/1989
Deposito del 16/02/1989; Pubblicazione in G. U. 22/02/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 51/89. PROCEDIMENTO PENALE - DIFENSORE DI FIDUCIA - IMPEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO PER LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE DI FIDUCIA - POSSIBILITA' - CONDIZIONI - NECESSITA' DI CONCESSIONE DI TERMINE AL DIFENSORE DI UFFICIO EVENTUALMENTE NOMINATO IN SOSTITUZIONE - PRETESA OBBLIGATORIETA' DELLA SOSPENSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD.PROC.PEN., ARTT. 431 E 432. - COST., ART. 24.

Testo
PROCEDIMENTO PENALE - DIFENSORE DI FIDUCIA - IMPEDIMENTO E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 431 e 432 c.p.p., in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui asseritamente non prevedono l'obbligo di sospendere il dibattimento in assenza del difensore di fiducia per legittimo impedimento dello stesso, per la duplice considerazione che anche tale impedimento costituisce motivo sufficiente di rinvio o sospensione (ove detto difensore non possa venire sostituito da altro di ufficio senza pregiudizio per gli interessi dell'imputato) e che, nel caso in cui siffatta sostituzione venga, invece, disposta, al difensore di ufficio non puo' essere negato un congruo termine per lo studio degli atti e la preparazione della difesa, sotto pena di nullita' assoluta ex art. 185 n. 3 c.p.p.. - v. S.n. 177 del 1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte