Ordinanza 52/1989 (ECLI:IT:COST:1989:52)
Massima numero 12995
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  09/02/1989;  Decisione del  09/02/1989
Deposito del 16/02/1989; Pubblicazione in G. U. 22/02/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 52/89. CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA - BESTEMMIA - CONCORDATO - MODIFICAZIONI - RATIFICA - CONCETTO DI RELIGIONE DI STATO - NUOVO SIGNIFICATO - CONSEGUENTE PRESUNTA INDETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE PENALE COSTITUTIVA DEL REATO DI BESTEMMIA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD.PEN., ART. 724. - COST., ART. 25, COMMA SECONDO.

Testo
CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA - BESTEMMIA E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 724 cod.pen., in relazione all'art. 25, comma secondo, Cost. (per l'asserito contrasto con i principi di legalita' e determinatezza della fattispecie penale, cagionato dal fatto che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 121 del 1985, la norma censurata andrebbe intesa come rivolta alla tutela della "religione della maggioranza dei cittadini dello Stato"), essendo stata identica questione gia' dichiarata non fondata con sentanza n. 925 del 1988 e non avendo il giudice a quo prospettato argomenti nuovi rispetto a quelli confutati con tale pronuncia. - V. S. n. 925/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte