Ordinanza 53/1989 (ECLI:IT:COST:1989:53)
Massima numero 12043
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
09/02/1989; Decisione del
09/02/1989
Deposito del 16/02/1989; Pubblicazione in G. U. 22/02/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 53/89 - PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI - PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO - COSTRUZIONI ALL'INTERNO DEL PARCO - PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'ENTE PARCO - LESIONE DELLE POTESTA' DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - R.D.L. 3.12.1922 N. 1584 CONV. IN L. 17.4.1925 N. 473, ARTT. 10 E 14. STVA ARTT. 2 E 4. - COST. ART. 5.
ORD. 53/89 - PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI - PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO - COSTRUZIONI ALL'INTERNO DEL PARCO - PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'ENTE PARCO - LESIONE DELLE POTESTA' DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - R.D.L. 3.12.1922 N. 1584 CONV. IN L. 17.4.1925 N. 473, ARTT. 10 E 14. STVA ARTT. 2 E 4. - COST. ART. 5.
Testo
PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI - PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO - COMPETENZE STATALI E REGIONALI. Come ritenuto da questa Corte con sentenza n. 1029 del 1988 spetta unicamente alla legge statale stabilire (in modo vincolan- te per il legislatore regionale) la struttura tipo dell'organiz- zazione preposta alla tutela del Parco Nazionale del Gran Paradi- so e i principali poteri spettanti agli organi previsti, compresi i tipi di vincoli adottabili. Conseguentemente, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10 e 14 del regio decreto-legge 3 dicembre 1922 n. 1584, conv. in legge 17 aprile 1925 n. 473, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 4 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta (l.c. 26 febbraio 1948 n. 4) e all'art. 5 della Costituzione, per la parte in cui, richiedendo l'autorizzazione dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso per la realizzazione di qualsiasi costruzione all'inter- no del Parco e irrogando ai trasgressori una sanzione pecuniaria, si porrebbero in contrasto sia con le attribuzioni statutariamen- te riconosciute alle potesta' legislativa e amministrativa della Regione Valle d'Aosta sia con il principio costituzionale della tutela delle autonomie locali. v. sent. n. 1029 del 1988
PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI - PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO - COMPETENZE STATALI E REGIONALI. Come ritenuto da questa Corte con sentenza n. 1029 del 1988 spetta unicamente alla legge statale stabilire (in modo vincolan- te per il legislatore regionale) la struttura tipo dell'organiz- zazione preposta alla tutela del Parco Nazionale del Gran Paradi- so e i principali poteri spettanti agli organi previsti, compresi i tipi di vincoli adottabili. Conseguentemente, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10 e 14 del regio decreto-legge 3 dicembre 1922 n. 1584, conv. in legge 17 aprile 1925 n. 473, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 4 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta (l.c. 26 febbraio 1948 n. 4) e all'art. 5 della Costituzione, per la parte in cui, richiedendo l'autorizzazione dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso per la realizzazione di qualsiasi costruzione all'inter- no del Parco e irrogando ai trasgressori una sanzione pecuniaria, si porrebbero in contrasto sia con le attribuzioni statutariamen- te riconosciute alle potesta' legislativa e amministrativa della Regione Valle d'Aosta sia con il principio costituzionale della tutela delle autonomie locali. v. sent. n. 1029 del 1988
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 4
Costituzione
art. 5
Altri parametri e norme interposte