Sentenza 55/1989 (ECLI:IT:COST:1989:55)
Massima numero 12017
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
09/02/1989; Decisione del
09/02/1989
Deposito del 23/02/1989; Pubblicazione in G. U. 01/03/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 55/89 - UNIVERSITA' - LETTORI DI LINGUA STRANIERA - CONTRATTI A TERMINE - LIMITE MASSIMO DI RINNOVABILITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - D.P.R. 11.7.1980, N. 382, ART. 28, III COMMA L. 21.2.1980, N. 28, ART. 6, VII COMMA L. 18.4.1962, N. 230, ART. 1, II COMMA, ART. 2, II COMMA - COST. ARTT. 3, 35, 38, 97
SENT. 55/89 - UNIVERSITA' - LETTORI DI LINGUA STRANIERA - CONTRATTI A TERMINE - LIMITE MASSIMO DI RINNOVABILITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - D.P.R. 11.7.1980, N. 382, ART. 28, III COMMA L. 21.2.1980, N. 28, ART. 6, VII COMMA L. 18.4.1962, N. 230, ART. 1, II COMMA, ART. 2, II COMMA - COST. ARTT. 3, 35, 38, 97
Testo
UNIVERSITA'- LETTORI DI LINGUA STRANIERA. Lo scopo e i contenuti delle prestazioni che formano oggetto dei contratti di diritto privato con cui le Universita' assumono lettori di lingua straniera ai sensi dell'art. 28, III c. del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, configurano una specialita' del rapporto che giustifica l'apposizione del termine in deroga a quanto stabilito dagli artt. 1, I c. e 2, II c. della legge n. 230 del 1962. Contrasta con i principi di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. la disposizione del citato art. 28, III c. nella parte in cui impedisce la possibilita' di rinnovo dei predetti contratti per piu' di cinque anni. Palesemente inconsistente e' la pretesa violazione dell'art. 38 Cost. atteso che l'art. 28 cit. non tocca minimamente la disciplina previdenziale del rapporto. cfr sent. n. 284 del 1987
UNIVERSITA'- LETTORI DI LINGUA STRANIERA. Lo scopo e i contenuti delle prestazioni che formano oggetto dei contratti di diritto privato con cui le Universita' assumono lettori di lingua straniera ai sensi dell'art. 28, III c. del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, configurano una specialita' del rapporto che giustifica l'apposizione del termine in deroga a quanto stabilito dagli artt. 1, I c. e 2, II c. della legge n. 230 del 1962. Contrasta con i principi di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. la disposizione del citato art. 28, III c. nella parte in cui impedisce la possibilita' di rinnovo dei predetti contratti per piu' di cinque anni. Palesemente inconsistente e' la pretesa violazione dell'art. 38 Cost. atteso che l'art. 28 cit. non tocca minimamente la disciplina previdenziale del rapporto. cfr sent. n. 284 del 1987
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte