Sentenza 56/1989 (ECLI:IT:COST:1989:56)
Massima numero 12212
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
09/02/1989; Decisione del
09/02/1989
Deposito del 23/02/1989; Pubblicazione in G. U. 01/03/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 56/89. IMPIEGATO DEGLI ENTI LOCALI - DIPENDENTI REGIONALI - MOLISE - PERSONALE INQUADRAMENTO IN BASE ALLA SOLA ANZIANITA' DI SERVIZIO REGIONALE - REINQUADRAMENTO IN BASE A TITOLI E ANZIANITA' GIA' UTILIZZATI DA ALTRI IMPIEGATI - EGUAGLIANZA - CARRIERA - MODIFICABILITA' DEGLI STATUS ACQUISITI. - COST., ARTT. 3 E 97.
SENT. 56/89. IMPIEGATO DEGLI ENTI LOCALI - DIPENDENTI REGIONALI - MOLISE - PERSONALE INQUADRAMENTO IN BASE ALLA SOLA ANZIANITA' DI SERVIZIO REGIONALE - REINQUADRAMENTO IN BASE A TITOLI E ANZIANITA' GIA' UTILIZZATI DA ALTRI IMPIEGATI - EGUAGLIANZA - CARRIERA - MODIFICABILITA' DEGLI STATUS ACQUISITI. - COST., ARTT. 3 E 97.
Testo
IMPIEGATO DEGLI ENTI LOCALI - EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - La l. reg. Molise, approvata il 28 luglio 1988 e riapprovata il 18 ottobre 1988, la quale prevede che il personale gia' inquadrato nei ruoli regionali in base alla sola anzianita' di servizio presso la Regione possa essere reinquadrato, anche in soprannumero, tenendosi conto di titoli ed anzianita' che, in base alle leggi di inquadramento, altri impiegati avevano gia' potuto far valere, ha una finalita' perequativa, essendo diretta a porre tutto il personale inquadrato sullo stesso piano; pertanto, la citata legge regionale non e' in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto non sussiste un principio costituzionale di intangibilita' assoluta delle posizioni di carriera, acquisite dal personale regionale.
IMPIEGATO DEGLI ENTI LOCALI - EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - La l. reg. Molise, approvata il 28 luglio 1988 e riapprovata il 18 ottobre 1988, la quale prevede che il personale gia' inquadrato nei ruoli regionali in base alla sola anzianita' di servizio presso la Regione possa essere reinquadrato, anche in soprannumero, tenendosi conto di titoli ed anzianita' che, in base alle leggi di inquadramento, altri impiegati avevano gia' potuto far valere, ha una finalita' perequativa, essendo diretta a porre tutto il personale inquadrato sullo stesso piano; pertanto, la citata legge regionale non e' in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto non sussiste un principio costituzionale di intangibilita' assoluta delle posizioni di carriera, acquisite dal personale regionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte