Ordinanza 61/1989 (ECLI:IT:COST:1989:61)
Massima numero 12022
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
09/02/1989; Decisione del
09/02/1989
Deposito del 23/02/1989; Pubblicazione in G. U. 01/03/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 61/89 - INABILI E MINORATI - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - DIRITTO DEGLI EREDI - CONDIZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L. 30.3.1971, N. 118, ART. 12 N.C.; L. 13.12.1986, N. 912 - COST. ARTT. 3, I COMMA - COST. ART. 24, I COMMA - COST. ART. 38, I COMMA
ORD. 61/89 - INABILI E MINORATI - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - DIRITTO DEGLI EREDI - CONDIZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L. 30.3.1971, N. 118, ART. 12 N.C.; L. 13.12.1986, N. 912 - COST. ARTT. 3, I COMMA - COST. ART. 24, I COMMA - COST. ART. 38, I COMMA
Testo
INABILI E MINORATI - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI. L'accertamento dell'invalidita' deve avvenire in presenza dell'interessato e non puo' essere effettuato dopo la sua morte su base solo documentale, come, invece, puo' essere compiuto l'accertamento delle condizioni per la concessione della indennita' di accompagnamento il quale puo' avvenire anche nei confronti degli eredi con tutti i mezzi di cui puo' disporre il giudice adito. La legge n. 912/86, la quale ha sostanzialmente codificato detto indirizzo giurisprudenziale, sempre, pero', disponendo che la morte del mutilato o dell'invalido deve essere avvenuta successivamente al riconoscimento della inabilita', non e' irrazionale e non produce disparita' di trattamento tra gli eredi richiedenti l'indennita' de qua e gli altri richiedenti altri trattamenti previdenziali ed assistenziali cui aveva diritto il loro de cuius, ne' sussiste il dedotto vizio del diritto di difesa potendo l'interessato utilizzare i rimedi apprestati dall'ordinamento per ottenere dall'amministrazione il sollecito disbrigo della relativa procedura amministrativa.
INABILI E MINORATI - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI. L'accertamento dell'invalidita' deve avvenire in presenza dell'interessato e non puo' essere effettuato dopo la sua morte su base solo documentale, come, invece, puo' essere compiuto l'accertamento delle condizioni per la concessione della indennita' di accompagnamento il quale puo' avvenire anche nei confronti degli eredi con tutti i mezzi di cui puo' disporre il giudice adito. La legge n. 912/86, la quale ha sostanzialmente codificato detto indirizzo giurisprudenziale, sempre, pero', disponendo che la morte del mutilato o dell'invalido deve essere avvenuta successivamente al riconoscimento della inabilita', non e' irrazionale e non produce disparita' di trattamento tra gli eredi richiedenti l'indennita' de qua e gli altri richiedenti altri trattamenti previdenziali ed assistenziali cui aveva diritto il loro de cuius, ne' sussiste il dedotto vizio del diritto di difesa potendo l'interessato utilizzare i rimedi apprestati dall'ordinamento per ottenere dall'amministrazione il sollecito disbrigo della relativa procedura amministrativa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 1
Altri parametri e norme interposte