Ordinanza 62/1989 (ECLI:IT:COST:1989:62)
Massima numero 15118
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
09/02/1989; Decisione del
09/02/1989
Deposito del 23/02/1989; Pubblicazione in G. U. 01/03/1989
Massime associate alla pronuncia:
15117
Titolo
ORD. 62/89 B. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - SOPRATTASSE E PENE PECUNIARIE - COMMISURAZIONE PERCENTUALE ALL'IMPOSTA IN MANIERA AUTOMATICA E FISSA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 62/89 B. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - SOPRATTASSE E PENE PECUNIARIE - COMMISURAZIONE PERCENTUALE ALL'IMPOSTA IN MANIERA AUTOMATICA E FISSA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
In tema di imposta sulle successioni e donazioni, non e' irragionevole, ne' quindi, sindacabile, che il legislatore (v. massima A), nella sua discrezionalita' abbia previsto, per le infrazioni alla disciplina, al fine di evitare evasioni fiscali e di assicurare il sollecito pagamento delle imposte, l'applicazione di una soprattassa e di una pena pecuniaria, senza peraltro stabilire, in caso di ritardato pagamento, la commisurazione della soprattassa alla durata del ritardo, dovendo in ogni caso assicurare, quale obiettivo primario del fisco, la piu' solerte riscossione della imposta principale. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 52 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost. e all'art. 10, n. 11, della legge delega, in quanto le norme predette stabiliscono una commisurazione percentuale automatica e fissa della soprattassa alla imposta).
In tema di imposta sulle successioni e donazioni, non e' irragionevole, ne' quindi, sindacabile, che il legislatore (v. massima A), nella sua discrezionalita' abbia previsto, per le infrazioni alla disciplina, al fine di evitare evasioni fiscali e di assicurare il sollecito pagamento delle imposte, l'applicazione di una soprattassa e di una pena pecuniaria, senza peraltro stabilire, in caso di ritardato pagamento, la commisurazione della soprattassa alla durata del ritardo, dovendo in ogni caso assicurare, quale obiettivo primario del fisco, la piu' solerte riscossione della imposta principale. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 52 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost. e all'art. 10, n. 11, della legge delega, in quanto le norme predette stabiliscono una commisurazione percentuale automatica e fissa della soprattassa alla imposta).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 09/10/1971
n. 825
art. 10 n. 1