Ordinanza 63/1989 (ECLI:IT:COST:1989:63)
Massima numero 12042
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
09/02/1989; Decisione del
09/02/1989
Deposito del 23/02/1989; Pubblicazione in G. U. 01/03/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 63/89 - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE FONDATA SULL'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE DI UNA NORMA - CONCESSIONE PER LE VARIANTI IN CORSO D'OPERA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - L. 28.2.1985 N. 47, ART. 15. - COST. ARTT. 3 E 25 L.11.3.53 N. 87, ART. 23.
ORD. 63/89 - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE FONDATA SULL'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE DI UNA NORMA - CONCESSIONE PER LE VARIANTI IN CORSO D'OPERA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - L. 28.2.1985 N. 47, ART. 15. - COST. ARTT. 3 E 25 L.11.3.53 N. 87, ART. 23.
Testo
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE FONDATA SULL'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE DI UNA NORMA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. Una questione di costituzionalita' non puo' fondarsi sull'inter- pretazione - che il giudice a quo assume incostituzionale - data da altri giudici alla norma da applicare. Infatti, non solo tale interpretazione non e' in alcun modo vincolante per il giudice a quo ma, inoltre, non va dimenticato il principio, piu' volte affermato da questa Corte, secondo cui, tra piu' interpretazioni possibili di una norma, si deve scegliere l'interpretazione rite- nuta conforme a Costituzione. Conseguentemente, e' manifestamente inammissibile la questione di costituzionalita' dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., per la parte in cui, cosi' come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza in materia di concessione edilizia, prescriverebbe l'insindacabilita' da parte del giudice penale della legittimita' del provvedimento amministrativo di concessione per l'esecuzione di varianti in corso d'opera. v. ord. n. 157 del 1983 ord. n. 187 del 1983 sent. n. 171 del 1986
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE FONDATA SULL'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE DI UNA NORMA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. Una questione di costituzionalita' non puo' fondarsi sull'inter- pretazione - che il giudice a quo assume incostituzionale - data da altri giudici alla norma da applicare. Infatti, non solo tale interpretazione non e' in alcun modo vincolante per il giudice a quo ma, inoltre, non va dimenticato il principio, piu' volte affermato da questa Corte, secondo cui, tra piu' interpretazioni possibili di una norma, si deve scegliere l'interpretazione rite- nuta conforme a Costituzione. Conseguentemente, e' manifestamente inammissibile la questione di costituzionalita' dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., per la parte in cui, cosi' come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza in materia di concessione edilizia, prescriverebbe l'insindacabilita' da parte del giudice penale della legittimita' del provvedimento amministrativo di concessione per l'esecuzione di varianti in corso d'opera. v. ord. n. 157 del 1983 ord. n. 187 del 1983 sent. n. 171 del 1986
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23