Ordinanza 69/1989 (ECLI:IT:COST:1989:69)
Massima numero 12039
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  09/02/1989;  Decisione del  09/02/1989
Deposito del 23/02/1989; Pubblicazione in G. U. 01/03/1989
Massime associate alla pronuncia:  12040  12041


Titolo
ORD. 69/89 A. - BILANCIO DELLO STATO - NUOVE E MAGGIORI SPESE - ENTITA' DELLA COPERTURA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - SERVIZIO MILITARE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L. 24.12.1986 N. 958, ART. 20. - COST. ART. 81.

Testo
BILANCIO DELLO STATO - ENTITA' DELLA COPERTURA PER NUOVE E MAGGIORI SPESE - SERVIZIO MILITARE. E' rimesso al giudizio del Parlamento ed esula, quindi, dai compiti di questa Corte valutare l'entita' della copertura finan- ziaria delle leggi di spesa. Conseguentemente, e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986 n. 958 sollevata, in riferimento all'art. 81 Cost., per la parte in cui, nello stabilire che il periodo di servizio mili- tare e' valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico, non prevede alcun finanziamento della spesa subita dall'INADEL, a causa della pre- stazione del servizio militare da parte dei suoi iscritti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Altri parametri e norme interposte