Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Ampliamento del perimetro del Parco regionale dell'Appia antica - Applicazione, nelle more dell'adeguamento del piano del parco, di misure di salvaguardia consistenti nel divieto di attività edilizie - Denunciata disparità di trattamento, violazione del diritto di proprietà, del diritto di impresa, dei principi convenzionali in materia di giusto processo e di tutela della proprietà, dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Assenza di argomenti nuovi rispetto a identiche questioni dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 117, primo e terzo comma, Cost. - dell'art. 7 della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che stabilisce l'ampliamento del perimetro del parco regionale dell'Appia antica, prevedendo, per il territorio interessato dall'ampliamento, nelle more dell'adeguamento del piano del parco, misure di salvaguardia consistenti nel divieto di attività edilizie. La sentenza n. 276 del 2020 ha dichiarato non fondate identiche questioni, in relazione alla stessa norma regionale, e l'odierna ordinanza di rimessione non aggiunge nuovi argomenti idonei ad inficiare le conclusioni già raggiunte. (Precedente citato: sentenza n. 276 del 2020).