Ordinanza 72/1989 (ECLI:IT:COST:1989:72)
Massima numero 15163
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  09/02/1989;  Decisione del  09/02/1989
Deposito del 23/02/1989; Pubblicazione in G. U. 01/03/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 72/89. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE DI PACE - MAGISTRATI MILITARI - MANCANZA DI ORGANI COMPETENTI AD ESERCITARE NEI LORO CONFRONTI IL POTERE DISCIPLINARE - CONSEGUENTI VIZI DI LEGITTIMITA' (SOTTO VARI ASPETTI) DELLE NORME DENUNCIATE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI PER IUS SUPERVENIENS.

Testo
Restituzione degli atti al giudice "a quo" affinche' valuti, alla luce della sent. n. 266/1988 e della sopravvenuta legge 30 dicembre 1988, n. 561 (istitutiva del "Consiglio della magistratura militare", al quale sono state assegnate, tra l'altro, attribuzioni concernenti i procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati militari), la rilevanza delle questioni sollevate. - S. n. 266/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 28

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 105

Costituzione  art. 107

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte