Ordinanza 75/1989 (ECLI:IT:COST:1989:75)
Massima numero 12044
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
09/02/1989; Decisione del
09/02/1989
Deposito del 23/02/1989; Pubblicazione in G. U. 01/03/1989
Massime associate alla pronuncia:
12045
Titolo
ORD. 75/89 A. - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI (IN MATERIA CIVILE) - DIRITTO DI DIFESA - NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - CONSEGNA DELL'ATTO AL PORTIERE - NECESSITA' DI AVVISARE IL DESTINATARIO DELL'ATTO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L. 20.11.1982 N. 890, ART. 7. - COST. ART. 24.
ORD. 75/89 A. - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI (IN MATERIA CIVILE) - DIRITTO DI DIFESA - NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - CONSEGNA DELL'ATTO AL PORTIERE - NECESSITA' DI AVVISARE IL DESTINATARIO DELL'ATTO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L. 20.11.1982 N. 890, ART. 7. - COST. ART. 24.
Testo
NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI (IN MATERIA CIVILE) - DIRITTO DI DIFESA - NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE. Il diritto di difesa del destinatario di atti giudiziari e' adeguatamente garantito dal fatto che l'atto pervenga nella sua sfera di disponibilita' e quindi di conoscibilita' non essendo necessario a tal fine, in considerazione anche delle opposte esigenze del mittente, la acquisizione effettiva dell'atto e, quindi, la sua reale conoscenza. E', pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890 sollevata, con riferimento all'art. 24 Cost., per la parte in cui non prevede l'invio, da parte dell'ufficiale giudiziario che si sia avvalso del servizio postale per la notificazione, di raccomandata contenente l'avviso dell'avvenuta notificazione mediante consegna di copia al portiere. v. sent. n. 213 del 1975
NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI (IN MATERIA CIVILE) - DIRITTO DI DIFESA - NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE. Il diritto di difesa del destinatario di atti giudiziari e' adeguatamente garantito dal fatto che l'atto pervenga nella sua sfera di disponibilita' e quindi di conoscibilita' non essendo necessario a tal fine, in considerazione anche delle opposte esigenze del mittente, la acquisizione effettiva dell'atto e, quindi, la sua reale conoscenza. E', pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890 sollevata, con riferimento all'art. 24 Cost., per la parte in cui non prevede l'invio, da parte dell'ufficiale giudiziario che si sia avvalso del servizio postale per la notificazione, di raccomandata contenente l'avviso dell'avvenuta notificazione mediante consegna di copia al portiere. v. sent. n. 213 del 1975
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte