Ordinanza 75/1989 (ECLI:IT:COST:1989:75)
Massima numero 12045
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  09/02/1989;  Decisione del  09/02/1989
Deposito del 23/02/1989; Pubblicazione in G. U. 01/03/1989
Massime associate alla pronuncia:  12044


Titolo
ORD. 75/89 B. - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI (IN MATERIA CIVILE) - NOTIFICAZIONE MEDIANTE CONSEGNA DI COPIA AL PORTIERE - AVVISO AL DESTINATARIO DELL'ATTO - DIFFERENTE DISCIPLINA NEL CASO DI NOTIFICAZIONE DIRETTA E IN QUELLO DI NOTIFICAZIONE MEDIANTE IL SERVIZIO POSTALE - LEGITTIMITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L. 20.11.1982 N. 890, ART. 7. C.P.C. ART. 139, QUARTO COMMA. - COST. ART. 3.

Testo
NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI (IN MATERIA CIVILE) - NOTIFICAZIONE MEDIANTE CONSEGNA DI COPIA AL PORTIERE - AVVISO AL DESTINATARIO DELL'ATTO. L'invio della raccomandata al destinatario della notificazione previsto dal quarto comma dell'art. 139 c.p.c. non e' necessario ai fini del perfezionamento della notificazione. Pertanto, la mancata previsione di simile formalita' per la notificazione di cui all'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890 non puo' essere fatta valere, in considerazione anche della complessiva disciplina di tale notificazione, onde dedurne una pretesa incostituzionalita' di quest'ultima norma per contrasto con l'art. 3 Cost.. Conseguentemente, e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890 sollevata,in riferimento all'art. 3 Cost., per la parte in cui, non prevedendo l'invio della raccomandata de qua, conterrebbe una disciplina della notificazione effettuata tramite la consegna di copia al portiere ingiustificatamente deteriore per il destinatario dell'atto rispetto a quella prevista per la analoga ipotesi dall'art. 139, quarto comma, c.p.c..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte