Ordinanza 100/2021 (ECLI:IT:COST:2021:100)
Massima numero 43907
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  28/04/2021;  Decisione del  28/04/2021
Deposito del 17/05/2021; Pubblicazione in G. U. 19/05/2021
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione autonoma Sardegna - Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali - Requisiti per l'accesso e obblighi dei medici assegnatari - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto, per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita in giudizio, il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 2, 3, 41, 120, primo comma, Cost. - degli artt. 4, comma 1, lett. a), e 5, comma 1, lett. c), della legge reg. Sardegna n. 6 del 2020.

(Nella specie, la rinuncia fa seguito alla intervenuta modifica di entrambe le disposizioni impugnate ad opera dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 19 del 2020).

Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia del ricorrente all'impugnazione in via principale, accettata dalla controparte costituita in giudizio, determina l'estinzione del processo.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  06/03/2020  n. 6  art. 4  co. 1

legge della Regione autonoma Sardegna  06/03/2020  n. 6  art. 5  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 120  co. 1

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23