Sentenza 78/1989 (ECLI:IT:COST:1989:78)
Massima numero 13574
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  22/02/1989;  Decisione del  22/02/1989
Deposito del 03/03/1989; Pubblicazione in G. U. 08/03/1989
Massime associate alla pronuncia:  13575  13576  13577  13578


Titolo
SENT. 78/89 A. - GIURISDIZIONI SPECIALI - TRIBUNALI MILITARI - COMPETENZA PER I REATI MILITARI COMMESSI DAI MINORI - SOTTRAZIONE ALLA COGNIZIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' -COST., ARTT. 3 E 31, SECONDO COMMA; -C.P.M.P., ARTT. 263 E 9 DEL R.D.L. 20 LUGLIO 1934 CONV. IN L. 27 MAGGIO 1935, N. 835

Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 263 c.p.m.p. e 9 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835 nella parte in cui sottraggono al Tribunale dei minorenni la cognizione dei reati militari commessi dai minori degli anni diciotto appartenenti alle forze armate. La giurisdizione dei tribunali militari si configura come una giurisdizione eccezionale, derogatoria rispetto a quella dell'autorita' giudiziaria ordinaria, a mente dell'art. 103, terzo comma, Cost. I tribunali dei minorenni, invece, vanno qualificati non gia' come giudici speciali, bensi' come giudici specializzati, pur sempre inquadrabili nella giurisdizione ordinaria. Essi costituiscono degli organi favoriti dall'art. 31 Cost., quali 'istituti' necessari al fine, preminente rispetto a quello della tutela della disciplina delle forze armate, di proteggere l'infanzia e la gioventu'. La loro particolare composizione, infatti, assicura l'idoneita' della giustizia minorile a ricercare gli strumenti piu' adatti al reinserimento sociale dei minorenni. La devoluzione al giudice penale militare in tempo di pace della cognizione dei reati militari commessi da minori degli anni diciotto e' illegittima sia perche' contrasta con l'art. 31, secondo comma, Cost., essendo i tribunali militari oggettivamente inidonei a garantire adeguatamente la protezione dell'infanzia e della gioventu', sia perche', creando un'irragionevole discriminazione tra minori appartenenti alle forze armate e minori non militari, viola l'art. 3, primo comma, Cost. -S. nn. 25/64, 46/78 e 222/83 -La Sentenza ha costituito oggetto di un'ordinanza di correzione di errori materiali (O. n. 306/89).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 31  co. 2

Altri parametri e norme interposte