Sentenza 78/1989 (ECLI:IT:COST:1989:78)
Massima numero 13576
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
22/02/1989; Decisione del
22/02/1989
Deposito del 03/03/1989; Pubblicazione in G. U. 08/03/1989
Titolo
SENT. 78/89 C. - GIURISDIZIONI SPECIALI - TRIBUNALI MILITARI - LIQUIDAZIONE IN SEDE CIVILE DEL DANNO CONSEGUENTE AL REATO MILITARE - AUTORITA' DI COSA GIUDICATA DELLA SENTENZA PENALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA' -COST., ARTT. 24, SECONDO COMMA, E 3, PRIMO COMMA -C.P.M.P., ART. 373, SECONDO E TERZO COMMA
SENT. 78/89 C. - GIURISDIZIONI SPECIALI - TRIBUNALI MILITARI - LIQUIDAZIONE IN SEDE CIVILE DEL DANNO CONSEGUENTE AL REATO MILITARE - AUTORITA' DI COSA GIUDICATA DELLA SENTENZA PENALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA' -COST., ARTT. 24, SECONDO COMMA, E 3, PRIMO COMMA -C.P.M.P., ART. 373, SECONDO E TERZO COMMA
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in relazione agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, Cost. - del secondo e del terzo comma dell'art. 373 c.p.m.p., concernenti il giudizio di liquidazione del danno in sede civile e l'autorita' di cosa giudicata nel predetto giudizio della sentenza di condanna penale da parte di un tribunale militare. Attenendo queste disposizioni agli effetti della sentenza di condanna del tribunale militare nel giudizio civile, va affermata l'irrilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale ad esse afferenti in relazione al giudizio 'a quo'. -La Sentenza ha costituito oggetto di un'ordinanza di correzione di errori materiali (O. n. 306/89)
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in relazione agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, Cost. - del secondo e del terzo comma dell'art. 373 c.p.m.p., concernenti il giudizio di liquidazione del danno in sede civile e l'autorita' di cosa giudicata nel predetto giudizio della sentenza di condanna penale da parte di un tribunale militare. Attenendo queste disposizioni agli effetti della sentenza di condanna del tribunale militare nel giudizio civile, va affermata l'irrilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale ad esse afferenti in relazione al giudizio 'a quo'. -La Sentenza ha costituito oggetto di un'ordinanza di correzione di errori materiali (O. n. 306/89)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte