Sentenza 78/1989 (ECLI:IT:COST:1989:78)
Massima numero 13577
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
22/02/1989; Decisione del
22/02/1989
Deposito del 03/03/1989; Pubblicazione in G. U. 08/03/1989
Titolo
SENT. 78/89 D. - GIURISDIZIONI SPECIALI - TRIBUNALI MIITARI - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLA RESTITUZIONE ED AL RISARCIMENTO DEI DANNI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE -COST., ARTT. 24, SECONDO COMMA, E 3, PRIMO COMMA -C.P.M.P., ART. 373, PRIMO COMMA
SENT. 78/89 D. - GIURISDIZIONI SPECIALI - TRIBUNALI MIITARI - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLA RESTITUZIONE ED AL RISARCIMENTO DEI DANNI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE -COST., ARTT. 24, SECONDO COMMA, E 3, PRIMO COMMA -C.P.M.P., ART. 373, PRIMO COMMA
Testo
E' costituzionalmente illegittimo il primo comma dell'art. 373 c.p.m.p., che impone al tribunale militare di disporre, con la sentenza di condanna dell'imputato, anche la condanna alle restituzioni ed al risarcimento dei danni. Premesso che la fattispecie civile generatrice dell'obbligo del risarcimento del danno o della restituzione connesso ad un reato contiene un elemento in piu' rispetto a quello costitutivo della fattispecie penale, rappresentato dal danno (arg. dal combinato disposto degli artt. 2043 c.c. e 185 c.p.) il fatto illecito civilmente disciplinato non puo' esser adeguatamente accertato senza che sia preventivamente esperita la relativa azione civile, cio' che e' positivamente escluso nell'ambiente del processo militare. L'opposta soluzione, accolta dal vigente c.p.m.p., e' irrazionale perche' inserisce in un processo pubblico 'puro', come quello militare, la cognizione di una questione schiettamente privatistica, senza consentire al titolare dell'azione civile di esercitarla innanzi ai tribunali militari, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. -La Sentenza ha costituito oggetto di un'ordinanza di correzione di errori materiali (O. n. 306/89)
E' costituzionalmente illegittimo il primo comma dell'art. 373 c.p.m.p., che impone al tribunale militare di disporre, con la sentenza di condanna dell'imputato, anche la condanna alle restituzioni ed al risarcimento dei danni. Premesso che la fattispecie civile generatrice dell'obbligo del risarcimento del danno o della restituzione connesso ad un reato contiene un elemento in piu' rispetto a quello costitutivo della fattispecie penale, rappresentato dal danno (arg. dal combinato disposto degli artt. 2043 c.c. e 185 c.p.) il fatto illecito civilmente disciplinato non puo' esser adeguatamente accertato senza che sia preventivamente esperita la relativa azione civile, cio' che e' positivamente escluso nell'ambiente del processo militare. L'opposta soluzione, accolta dal vigente c.p.m.p., e' irrazionale perche' inserisce in un processo pubblico 'puro', come quello militare, la cognizione di una questione schiettamente privatistica, senza consentire al titolare dell'azione civile di esercitarla innanzi ai tribunali militari, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. -La Sentenza ha costituito oggetto di un'ordinanza di correzione di errori materiali (O. n. 306/89)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte