Sentenza 79/1989 (ECLI:IT:COST:1989:79)
Massima numero 13433
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
22/02/1989; Decisione del
22/02/1989
Deposito del 03/03/1989; Pubblicazione in G. U. 08/03/1989
Titolo
SENT. 79/89 B. LEGGI REGIONALI (IN GENERE) - PROCEDIMENTO LEGISLATIVO - RINVIO GOVERNATIVO - REITERAZIONE DEL RINVIO - LIMITI. - COST., ART. 127.
SENT. 79/89 B. LEGGI REGIONALI (IN GENERE) - PROCEDIMENTO LEGISLATIVO - RINVIO GOVERNATIVO - REITERAZIONE DEL RINVIO - LIMITI. - COST., ART. 127.
Testo
Il divieto di reiterazione del rinvio governativo opera soltanto sulla premessa che oggetto della seconda approvazione da parte del Consiglio regionale sia la stessa legge precedentemente rinviata, risultando a tal fine irrilevanti le modificazioni non incidenti sul suo contenuto normativo.
Il divieto di reiterazione del rinvio governativo opera soltanto sulla premessa che oggetto della seconda approvazione da parte del Consiglio regionale sia la stessa legge precedentemente rinviata, risultando a tal fine irrilevanti le modificazioni non incidenti sul suo contenuto normativo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
Altri parametri e norme interposte