Sentenza 79/1989 (ECLI:IT:COST:1989:79)
Massima numero 13434
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
22/02/1989; Decisione del
22/02/1989
Deposito del 03/03/1989; Pubblicazione in G. U. 08/03/1989
Titolo
SENT. 79/89 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - LEGGI REGIONALI (IN GENERE) - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - RINVIO GOVERNATIVO DI LEGGE DELLA REGIONE FRIULI- VENEZIA GIULIA - RIAPPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RINVIATE - MAGGIORANZA ASSOLUTA - NECESSITA' - CONSEGUENZE. - TEL. P.C.M. N. 200/1784 DEL 19 MARZO 1988, CON IL QUALE IL GOVERNO HA RINVIATO PER LA SECONDA VOLTA AL RIESAME DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA LA LEGGE CONTENENTE "NORME IN MATERIA DI RIORDINO FONDIARIO", GIA' RIAPPROVATA (SU PRECEDENTE RINVIO) IL 10 FEBBRAIO 1988. - ST. FRIULI-VENEZIA GIULIA, ART. 29.
SENT. 79/89 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - LEGGI REGIONALI (IN GENERE) - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - RINVIO GOVERNATIVO DI LEGGE DELLA REGIONE FRIULI- VENEZIA GIULIA - RIAPPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RINVIATE - MAGGIORANZA ASSOLUTA - NECESSITA' - CONSEGUENZE. - TEL. P.C.M. N. 200/1784 DEL 19 MARZO 1988, CON IL QUALE IL GOVERNO HA RINVIATO PER LA SECONDA VOLTA AL RIESAME DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA LA LEGGE CONTENENTE "NORME IN MATERIA DI RIORDINO FONDIARIO", GIA' RIAPPROVATA (SU PRECEDENTE RINVIO) IL 10 FEBBRAIO 1988. - ST. FRIULI-VENEZIA GIULIA, ART. 29.
Testo
Poiche' il sistema di controllo sulle leggi regionali previsto dall'art. 127 della Costituzione e dalle disposizioni degli Statuti regionali configura il rinvio governativo come un veto alla promulgazione della legge oggetto di rilievi allorquando, in sede di riesame, il Consiglio regionale intenda modificare solo le disposizioni oggetto di rinvio, non e' sufficiente la maggioranza semplice ma e' necessaria la maggioranza assoluta richiesta, in via generale, per la riapprovazione delle leggi rinviate (Inammissibilita' del conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia avverso il secondo atto di rinvio governativo della legge regionale dal titolo "Norme in materia di riordino fondiario" riapprovata il 10 febbraio 1988, relativo a legge non promulgabile perche' riapprovata a maggioranza semplice e non a maggioranza assoluta).
Poiche' il sistema di controllo sulle leggi regionali previsto dall'art. 127 della Costituzione e dalle disposizioni degli Statuti regionali configura il rinvio governativo come un veto alla promulgazione della legge oggetto di rilievi allorquando, in sede di riesame, il Consiglio regionale intenda modificare solo le disposizioni oggetto di rinvio, non e' sufficiente la maggioranza semplice ma e' necessaria la maggioranza assoluta richiesta, in via generale, per la riapprovazione delle leggi rinviate (Inammissibilita' del conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia avverso il secondo atto di rinvio governativo della legge regionale dal titolo "Norme in materia di riordino fondiario" riapprovata il 10 febbraio 1988, relativo a legge non promulgabile perche' riapprovata a maggioranza semplice e non a maggioranza assoluta).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 29
Altri parametri e norme interposte