Sentenza 80/1989 (ECLI:IT:COST:1989:80)
Massima numero 12857
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
22/02/1989; Decisione del
22/02/1989
Deposito del 03/03/1989; Pubblicazione in G. U. 08/03/1989
Massime associate alla pronuncia:
12858
Titolo
SENT. 80/89 A. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - REITERAZIONE DEL RINVIO GOVERNATIVO - RIAPPROVAZIONE DELLA DELIBERA CENSURATA DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - NON DEDUCIBILITA' DEI VIZI DEL RINVIO SUCCESSIVAMENTE ALLA RIAPPROVAZIONE CONSILIARE. - L. R. MARCHE 13 MAGGIO 1988. - COST., ART. 117; D.P.R. 24 LUGLIO 1977 N. 616, ART. 109, TERZO COMMA.
SENT. 80/89 A. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - REITERAZIONE DEL RINVIO GOVERNATIVO - RIAPPROVAZIONE DELLA DELIBERA CENSURATA DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - NON DEDUCIBILITA' DEI VIZI DEL RINVIO SUCCESSIVAMENTE ALLA RIAPPROVAZIONE CONSILIARE. - L. R. MARCHE 13 MAGGIO 1988. - COST., ART. 117; D.P.R. 24 LUGLIO 1977 N. 616, ART. 109, TERZO COMMA.
Testo
E' da respingere l'opinione sostenuta dalla regione secondo la quale l'illegittima reiterazione del rinvio governativo sarebbe sempre eccepibile in sede di giudizio di legittimita' costituzionale, nonostante la riapprovazione della delibera legislativa censurata da parte del Consiglio regionale. Come la Corte ha gia' affermato (sent. n. 79 del 1989), il rinvio governativo e' configurabile come esercizio di un potere di arresto il cui svolgimento da' luogo ad un sub-procedimento di controllo, in relazione al quale la riapprovazione della legge da parte del Consiglio regionale segna il passaggio ad una fase successiva. Tale passaggio, nell'ambito del sistema di termini perentori, previsto dall'art. 127 Cost., impone la regola della non deducibilita' dei vizi del rinvio successivamente alla riapprovazione consiliare.
E' da respingere l'opinione sostenuta dalla regione secondo la quale l'illegittima reiterazione del rinvio governativo sarebbe sempre eccepibile in sede di giudizio di legittimita' costituzionale, nonostante la riapprovazione della delibera legislativa censurata da parte del Consiglio regionale. Come la Corte ha gia' affermato (sent. n. 79 del 1989), il rinvio governativo e' configurabile come esercizio di un potere di arresto il cui svolgimento da' luogo ad un sub-procedimento di controllo, in relazione al quale la riapprovazione della legge da parte del Consiglio regionale segna il passaggio ad una fase successiva. Tale passaggio, nell'ambito del sistema di termini perentori, previsto dall'art. 127 Cost., impone la regola della non deducibilita' dei vizi del rinvio successivamente alla riapprovazione consiliare.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 109
co. 3