Sentenza 80/1989 (ECLI:IT:COST:1989:80)
Massima numero 12858
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
22/02/1989; Decisione del
22/02/1989
Deposito del 03/03/1989; Pubblicazione in G. U. 08/03/1989
Massime associate alla pronuncia:
12857
Titolo
SENT. 80/89 B. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - MARCHE - CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE - PREVISIONE DI UNA RIDUZIONE DEL COSTO A CARICO DEI MUTUATARI DEL 60% RISPETTO AL TASSI DI RIFERIMENTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - FONDATEZZA. - L. R. MARCHE 13 MAGGIO 1988. - COST., ART. 117; D.P.R. 24 LUGLIO 1977 N. 616, ART. 109, TERZO COMMA.
SENT. 80/89 B. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - MARCHE - CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE - PREVISIONE DI UNA RIDUZIONE DEL COSTO A CARICO DEI MUTUATARI DEL 60% RISPETTO AL TASSI DI RIFERIMENTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - FONDATEZZA. - L. R. MARCHE 13 MAGGIO 1988. - COST., ART. 117; D.P.R. 24 LUGLIO 1977 N. 616, ART. 109, TERZO COMMA.
Testo
E' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117 Cost., come attuato dall'art. 109, terzo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - della legge regionale Marche, riapprovata il 13 maggio 1988, che prevede la concessione da parte della regione di contributi decennali costanti, a sostegno dell'edilizia residenziale, tali da comportare la riduzione del costo dei mutui, a carico dei mutuatari, in misura del 60% rispetto al tasso di riferimento vigente al momento della stipulazione del contratto definitivo di mutuo. L'indubbia spettanza alle regioni, a norma degli artt. 14, u.c., e dell'art. 109 del d.P.R. n. 616 del 1977, della competenza in materia di agevolazione del credito per finanziare l'edilizia pubblica non esclude che essa debba essere esercitata in modo da non interferire con la manovra statale della massa monetaria nazionale. La riduzione del tasso di interesse a carico dei mutuatari, grazie ai contributi regionali, in misura pari al 60% di quello di riferimento e' illegittima perche` non garantisce il rispetto dei tassi agevolati minimi stabiliti con provvedimenti statali, in contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 109, terzo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977.
E' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117 Cost., come attuato dall'art. 109, terzo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - della legge regionale Marche, riapprovata il 13 maggio 1988, che prevede la concessione da parte della regione di contributi decennali costanti, a sostegno dell'edilizia residenziale, tali da comportare la riduzione del costo dei mutui, a carico dei mutuatari, in misura del 60% rispetto al tasso di riferimento vigente al momento della stipulazione del contratto definitivo di mutuo. L'indubbia spettanza alle regioni, a norma degli artt. 14, u.c., e dell'art. 109 del d.P.R. n. 616 del 1977, della competenza in materia di agevolazione del credito per finanziare l'edilizia pubblica non esclude che essa debba essere esercitata in modo da non interferire con la manovra statale della massa monetaria nazionale. La riduzione del tasso di interesse a carico dei mutuatari, grazie ai contributi regionali, in misura pari al 60% di quello di riferimento e' illegittima perche` non garantisce il rispetto dei tassi agevolati minimi stabiliti con provvedimenti statali, in contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 109, terzo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 109
co. 3