Sentenza 81/1989 (ECLI:IT:COST:1989:81)
Massima numero 12888
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  22/02/1989;  Decisione del  22/02/1989
Deposito del 03/03/1989; Pubblicazione in G. U. 08/03/1989
Massime associate alla pronuncia:  12889  12890


Titolo
SENT. 81/89 A. PENSIONI - FONDO SPECIALE PER GLI ARTIGIANI - INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' IN CASO DI CUMULO CON PENSIONE DIRETTA A CARICO DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI - PRECLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LEGGE 12 AGOSTO 1962 N. 1339, ART. 1, SECONDO COMMA. - COST., ART. 3.

Testo
La fattispecie oggetto del giudizio a quo rappresenta una delle molteplici, possibili, combinazioni di preclusione al minimo in caso di cumulo di piu' pensioni allorche', per effetto di questo, venga superato il trattamento minimo garantito dalla legge e va ricondotta nell'ambito delle ipotesi in cui la giurisprudenza costituzionale ha inteso eliminare il divieto. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 1, secondo comma, L. 12 agosto 1962 n. 1339, nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per gli artigiani in caso di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. - cfr. S.n. 184/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte