Sentenza 81/1989 (ECLI:IT:COST:1989:81)
Massima numero 12889
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  22/02/1989;  Decisione del  22/02/1989
Deposito del 03/03/1989; Pubblicazione in G. U. 08/03/1989
Massime associate alla pronuncia:  12888  12890


Titolo
SENT. 81/89 B. PENSIONI - FONDO SPECIALE PER GLI ARTIGIANI - DIVIETO D'INTEGRAZIONE AL MINIMO IN OGNI IPOTESI DI CONTITOLARITA' DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE. - LEGGE 12 AGOSTO 1962 N. 1339, ART. 1, SECONDO COMMA. - COST., ART. 3.

Testo
In numerose pronunce la Corte costituzionale ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione all'integrazione al minimo per i titolari di piu' pensioni, cosi' rendendone possibile l'erogazione sino all'entrata in vigore del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, in L. 11 novembre 1983 n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia. Pertanto, ex art. 27, L. 11 marzo 1953 n. 87, va dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, L. 12 agosto 1962 n. 1339, in tutte le ulteriori possibili ipotesi in cui essa non consenta l'integrazione al minimo delle pensioni erogate dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria, invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari per i titolari di altri trattamenti specificati nella disposizione citata. - cfr. S.n. 1086/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte